27/11/2017 – Titolo edilizio: la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” mette al riparo la P.A. dalla richiesta di danni?

Titolo edilizio: la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” mette al riparo la P.A. dalla richiesta di danni?

 
Il risarcimento per il rilascio dell’autorizzazione illegittima e l’omessa adozione di provvedimenti repressivi nella sentenza del Consiglio di Stato del 24 novembre 2017.

Un cittadino ligure instava per ottenere il rilascio di un’autorizzazione edilizia, dal Comune di appartenenza, allo scopo di realizzare sul terrazzo di copertura una struttura leggera (tettoia). Il Comune prima negava il rilascio del titolo poi, nel 1997, lo assentiva. Avverso quest’ultimo atto ricorrevano al TAR i vicini che, disturbati dall’avvenuta realizzazione dell’opera, lamentavano un danno conseguente alla diminuzione di valore del proprio immobile per compromissione della veduta panoramica sul lido e sul mare, conseguente alla realizzazione della tettoia medesima.

Il giudice amministrativo annullava l’autorizzazione edilizia con sentenza del 2002 (il giudizio di appello conseguente si concludeva con sentenza di rito avendo l’interessato, nelle more, beneficiato del condono edilizio del 2003). Ai vicini non restava altro da fare, allora, che agire in giudizio contro il Comune allo scopo di ottenere il ristoro dei danni lamentati in relazione dapprima al rilascio illegittimo del titolo e poi all’inerzia manifestatasi, nell’assumere provvedimenti repressivi, dopo che v’era stato l’annullamento giurisdizionale dell’autorizzazione. Il TAR ligure, nel 2009, ha rigettato la domanda vuoi per la mancata prova del danno vuoi per assenza di colpa del Comune.

L’appello interposto dai soccombenti, però, ha avuto sorte diversa. Il Consiglio di Stato si è inizialmente domandato se sia ammissibile una domanda risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione che abbia rilasciato il titolo autorizzatorio, poi annullato, che ha consentito la realizzazione della tettoia – e quindi l’esclusione o la limitazione della servitù di veduta – e che, dopo l’annullamento, ed in pendenza di appello avverso sentenza non sospesa, abbia ritardato, o non abbia assunto tempestivamente i provvedimenti repressivi, poi definitivamente esclusi dal rilascio di una concessione in sanatoria.

Ciò premesso, il principio più rilevante affermato dal Supremo Consesso amministrativo (IV Sezione) con la sentenza n. 5475 del 24 novembre 2017(non definitiva in quanto si è disposta contestualmente una verificazione atta ad accertare la quantificazione del danno) è stato quello secondo il quale nessun rilievo per escludere la colpa della P.A. può assumere la circostanza che i titoli edilizi sono rilasciati salvi i diritti dei terzi, che quindi possano agire a propria tutela in sede civile o in sede amministrativa. Infatti, tale “clausola” di salvezza non può ritenersi esonerativa da responsabilità aquiliana dell’Amministrazione secondo i principi generali, quanto la stessa, con comportamenti commissivi o omissivi (e nella specie prima commissivi, mediante il rilascio del titolo edilizio, e quindi omissivi, attraverso l’omessa attivazione dei poteri di autotutela repressiva) ha concorso a cagionare la lesione del diritto dominicale.

Rodolfo Murra – (26 novembre 2017)

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