28/11/2017 – Bilanci comunali, il rinvio non tocca deroghe su spese

Bilanci comunali, il rinvio non tocca deroghe su spese

  di Matteo Barbero 

 

La proroga al 28 febbraio del termine per il varo dei bilanci dei comuni non sposta anche la dead-line da rispettare per usufruire delle deroghe sui limiti di spesa. Dopo l’accordo raggiunto giovedì scorso in Conferenza stato-città sul rinvio di due mesi della scadenza per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, i municipi sono chiamati a definire la tabella di marcia per i relativi adempimenti, a partire dalla presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento al Dup. L’extra-time consesso consente una calendario un po’ più disteso, ma ogni valutazione deve tenere conto dei pro e dei contro.

Chiudere i conti in anticipo presenta indubbi vantaggi in termini di programmazione, soprattutto per quanto concerne la spesa di investimento, permettendo di dare tempestiva copertura finanziaria alle opere, condicio sine qua non per avviare le procedure di gara e quindi aprire i cantieri. Ma c’è anche un altro elemento da considerare sul fronte della spesa corrente: in base all’art. 21-bis del dl 50/2017, alle amministrazioni comunali (e alle loro forme associative) che taglieranno il traguardo entro il 31 dicembre non si applicheranno i limiti riguardanti le spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazione, formazione e per la carta, purché abbiano anche rispettato il pareggio di bilancio nel 2017. Per gli altri enti, rimane fermo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con delibera n. 26/2013, che hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo e che è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.

Deve essere evidenziato, peraltro, che la premialità a favore degli enti solerti rischia paradossalmente di metterli in difficoltà nel rispettare i tetti ancora in vigore (in particolare, quello sulle autovetture). Tema, questo, al momento senza una soluzione che non sia quelli, in questi casi, di non avvalersi della disapplicazione dei limiti anche quando se ne avrebbe diritto (e anche se prevista in modo apparentemente automatico dal citato art. 21-bis).

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