24/11/2017 – Diritto assoluto per il personale part time nel passaggio a tempo pieno in caso di nuove assunzioni

Diritto assoluto per il personale part time nel passaggio a tempo pieno in caso di nuove assunzioni

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

A seguito dell’approvazione del piano del fabbisogno del personale, il Comune procedeva alla stabilizzazione di venti unità di personale a tempo pieno, evitando di effettuare in via prioritaria il passaggio a tempo pieno del proprio personale assunto a suo tempo con contratto a tempo parziale. Ricorre innanzi al giudice del lavoro una dipendente assunta a tempo parziale, evidenziando che non vi fosse da parte dell’ente locale alcuna discrezionalità nella scelta alternativa della stabilizzazione, dovendo obbligatoriamente il Comune trasformare a tempo pieno il personale part time. Il Tribunale di prime cure adito giudicava l’illegittimità della mancata trasformazione a tempo pieno della ricorrente con condanna del Comune all’assunzione e pagamento delle differenze retributive (da tempo parziale a 18 ore settimanali a tempo pieno a 36 ore settimanali). Il Comune ricorreva in Appello evidenziando al contempo il difetto di giurisdizione. Anche la sentenza della Corte di Appello confermava il diritto della dipendente al passaggio a tempo pieno, mentre in merito alla giurisdizione la controversia era devoluta al giudice ordinario, in considerazione della lesione di un diritto soggettivo della ricorrente, essendo irrilevante l’atto organizzativo approvato dal Comune. Si è, infatti, in presenza di un diritto soggettivo in quanto la stessa legge (ex art. 3, comma 101L. n. 244 del 2007) prevede come, in caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno, il personale in organico a tempo parziale abbia un diritto di precedenza. Inoltre, il giudici di Appello non hanno condiviso l’eccezione posta dal Comune secondo cui il diritto di precedenza e quindi la trasformazione del rapporto di lavoro sarebbero applicabili soltanto nell’ipotesi di nuove assunzioni relative ai medesimi profili professionali e non semplicemente alla medesima categoria contrattuale, precisando che i lavoratori inclusi nel piano dei fabbisogni pur essendo tutti di categoria B, come la ricorrente, tuttavia erano di profili diversi rispetto a quello dell’appellata e che comunque la procedura di stabilizzazione era da preferire perché di carattere eccezionale. Secondo, infatti, la Corte territoriale non conta il profilo professionale ma esclusivamente la presunzione di equivalenza alle mansioni nell’ambito della categoria contrattuale (art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001).

Ricorre il Comune alle Sezioni Unite per regolamento di giurisdizione, in quanto si era in presenza di una scelta operata dal Comune sulla cui legittimità deve essere chiamato a giudicare il giudice amministrativo, non potendo il giudice ordinario disapplicare il citato atto organizzativo. A supporto della mancanza di un diritto soggettivo reclamato dalla ricorrente, evidenzia il Comune come l’art. 3, comma 101L. n. 244 del 2007 preveda che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno rientra tra le nuove assunzioni, che può essere effettuata soltanto nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti per le assunzioni, a partire dallo svolgimento di una procedura comparativa tra i richiedenti.

Le motivazioni della Suprema Corte

I giudici di Piazza Cavour limitano il proprio intervento alla sola questione del giudice munito di giurisdizione che non può che essere confermato nel giudice ordinario. Infatti, il citato art. 3, comma 101 legge finanziaria 2008 stabilisce che “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta“. Con tale normativa il legislatore obbliga l’ente locale, prima dell’avvio di nuove assunzioni a tempo pieno, ad individuare nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In altri termini, se l’ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno – nel rispetto degli indicati presupposti – deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Di conseguenza, il Comune ha l’onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa. Non si tratta, precisa la Suprema Corte, dell’avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione. Pertanto, se coloro che sono interessati ad esercitare il suddetto diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto non sono stati assunti, come part-time, in seguito al superamento di una prova di concorso o selettiva, il riconoscimento del diritto alla trasformazione “con precedenza” sarà anche condizionato al superamento di una prova comparativa o selettiva, come accade per altre situazioni di lavoro flessibile presso la PA.

Conclusioni

In conclusione, per la Suprema Corte il giudice competente non può che essere quello ordinario, in quanto la ricorrente ha fatto valere in giudizio l’erronea applicazione della disposizione legislativa che prevede il diritto di precedenza alla trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno in caso di nuove assunzioni da parte dell’ente datore di lavoro di personale a tempo pieno, ma non ha contestato la scelta della PA di procedere ad assunzioni mediante stabilizzazione (la cui contestazione sarebbe devoluta al giudice amministrativo), né le modalità di svolgimento della procedura (la cui contestazione sarebbe, in ipotesi, devoluta al giudice ordinario).

Cass. Civ., S.U., 20 novembre 2017, n. 27440

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