24/09/2019 – Via libera Mef: lo stesso tributo può avere più responsabili

Via libera Mef: lo stesso tributo può avere più responsabili
Il Sole 24 Ore – Lunedì, 23 Settembre 2019
di Luigi Lovecchio
 
Non vi è alcun divieto di nominare più responsabili d’ imposta per ciascuna entrata tributaria, con compiti distinti, se ciò determina una maggiore efficienza nella gestione del tributo. La precisazione, pienamente condivisibile, è contenuta nella risposta trasmessa dal dipartimento delle Politiche fiscali a un quesito rivolto da una grande amministrazione locale. Il caso rappresentato riguarda un progetto di riorganizzazione del Comune che prevede l’ accorpamento, in una nuova Direzione, delle attività di recupero evasione, riscossione volontaria d’ ufficio (avvisi bonari) e riscossione coattiva.
L’ idea alla base di questo progetto è, da un lato, l’ istituzione di un’ interfaccia unitaria con il contribuente per la grande maggioranza degli adempimenti fiscali, evitando così di dover contattare soggetti diversi a seconda dell’ entrata, e dall’ altro la creazione di sinergie nel settore di recupero evasione, attraverso l’ istituzione di una banca dati unitaria. All’ esito di questa nuova strutturazione si avrà un nuovo dirigente responsabile della Direzione, al quale saranno affidate tutte le competenze in materia, tra l’ altro, di riscossione e accertamento della generalità delle entrate.
A questo si affiancheranno i responsabili del tributo “tradizionali”, cioè competenti per singola imposta, ai quali resteranno devoluti compiti residuali, quali la gestione delle dichiarazioni iniziali e le attività di supporto all’ azione amministrativa degli organi comunali (predisposizione di delibere, pef, modulazione di aliquote e tariffe, eccetera). Il quesito dell’ ente prende le mosse dal testo comma 692 della legge 147/2013, in materia di Iuc, che pare affermare il principio secondo cui al funzionario responsabile (al singolare) debbano essere attribuiti tutti i poteri di gestione dell’ entrata. Il dubbio quindi riguarda la legittimità di una soluzione che contempla una suddivisione di compiti tra più soggetti, nell’ ambito della medesima imposta. La risposta del Mef è stata positiva alla luce di una pluralità di considerazioni.
Viene in primo luogo evidenziato che la potestà regolamentare degli enti locali in materia di auto organizzazione trova supporto nell’ articolo 117, comma 6, della Costituzione. Se è vero che questa previsione non pone una vera e propria riserva di regolamento in favore dei comuni, è però altrettanto corretto rilevare che, in assenza di precisi divieti legislativi, i comuni possono sempre adottare assetti operativi diversi da quelli base. Ciò nel presupposto che la differente opzione organizzativa trovi giustificazione in ragioni di efficienza del servizio. Nello stesso senso milita anche la clausola generale prevista dall’ articolo 52 del Dlgs 446/1997, che delimita i poteri degli enti solo con riferimento a soggetti passivi, aliquota massima e presupposto imponibile, sempre che la decisione locale sia informata a finalità di semplificazione per i contribuenti.
Alla luce dell’ excursus interpretativo sopra sintetizzato, dunque, il Mef giunge alla conclusione che il progetto prospettato è senz’ altro legittimo. La precisazione del Dipartimento è di grande utilità poiché ha una portata, a evidenza, generale. Si pensi al caso frequente in cui il comune decide di istituire una divisione dedicata unicamente alla riscossione coattiva, designando un responsabile del servizio con competenze trasversali per tutte le entrate, tributarie e non. Nel recente passato, si è da alcune parti dubitato della correttezza di questa soluzione, nel presupposto che il funzionario del tributo debba necessariamente essere dotato di tutte le competenze afferenti all’ amministrazione dell’ entrata. La risposta del Mef non lascia invece dubbi sulla ammissibilità di scelte come questa.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto