25/09/2019 – I pareri del Ministero dell’interno

I pareri del Ministero dell’interno
PARERE -12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Deleghe ai consiglieri. Nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art.6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Poiché il legislatore ha attribuito alla competenza delle fonti di autonomia locale la disciplina per la formazione dell’ordine del giorno, spetta a tali fonti delineare un equilibrato momento di sintesi tra i poteri presidenziali concernenti la indicazione degli argomenti da trattare e i diritti dei singoli consiglieri a poter esercitare pienamente il proprio mandato.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
La materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio ed è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
La composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni recate dall’art.2, comma 185, della legge n.191 del 2009, come integrato dall’art.1, comma 1 bis, della legge 26 marzo 2010, n.42.

I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti potranno nominare al massimo cinque assessori.

 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Accesso da remoto con credenziali al protocollo del Comune da parte di un consigliere comunale. il T.A.R. Campania, con la decisione n.545 del 4.04.2019, ha confermato il diritto del consigliere comunale all’accesso anche da remoto al protocollo informatico dell’Ente. Il predetto Tribunale ha ritenuto che tale esercizio non dovrebbe tuttavia essere esteso al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall’Amministrazione – soggetta, invece, alle ordinarie regole in materia di accesso, tra le quali la necessità di richiesta specifica -, ma ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto). Il T.A.R. Campania con la citata decisione n. 545/2019 ha accolto il ricorso imponendo all’Amministrazione comunale resistente di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della medesima decisione “le modalità organizzative per il rilascio di password per l’accesso da remoto al protocollo informatico al consigliere comunale ricorrente”. La disciplina regolamentare si pone anche come strumento di previsione delle misure tecniche necessarie per l’effettivo esercizio del diritto in parola in capo al consigliere comunale.

Tale strumento, necessario al fine di porre i competenti uffici comunali nelle condizioni di operare correttamente, dovrebbe, dunque, essere obbligatoriamente adottato dall’Ente in tempi ragionevoli ben potendo prendersi a parametro i termini individuati dal sopra citato T.A.R. della Campania o termini più brevi favorevoli ai consiglieri comunali.

 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Gruppi consiliari formati da due componenti. Un gruppo formato da due soli membri dovrebbe prendere le proprie decisioni necessariamente all’unanimità, non potendo essere riconosciuto al capogruppo un ruolo di primazia. Il Consiglio di Stato, IV Sez, con sentenza n.4573 del 2011, ha osservato che, ove fosse considerata ammissibile la prevalenza di un componente sull’altro, si violerebbe il principio della par condicio dei componenti degli organi collegiali.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Rappresentanza di genere nelle giunte. Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46 comma 2, del decreto legislativo n.267/00 e nella legge n.215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art.51 della Costituzione, dall’art.1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Commissioni consiliari. Differenza tra commissione trasparenza e commissioni consiliari permanenti. Le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale. Il diritto ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere, a cui è ostensibile anche documentazione che per ragioni di riservatezza non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, è vincolato al segreto d’ufficio (T.A.R. Lombardia – Milano – sent. n.2363 del 23.09.2014 e citato C.d.S., Sez. V, 5 settembre 2014, n.4525). Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 4/5/2004, n.2716, riguardo alla normativa prevista dal d.P.C.M. n.200 del 26.1.1996, recante il regolamento per la categoria di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, ha rilevato che le limitazioni ivi previste “non possono applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo”.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Gruppi consiliari. L’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, come noto, demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Alcuni regolamenti prevedono la possibilità di costituire il gruppo misto di maggioranza e il gruppo misto di minoranza.
 
PARERE – 12 Agosto 2019
Territorio e autonomie locali
Deleghe ai consiglieri. Nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art.6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

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