Per il segretario comunale non sussiste alcun automatismo tra la revoca illegittima dell’incarico e il risarcimento del danno, perché la lesione del bene immateriale della dignità professionale del lavoratore non solo presuppone l’inadempimento del datore di lavoro, ma richiede anche una dimostrazione con prove adeguate in ordine alla natura e alle caratteristiche del pregiudizio subìto.
QUI Corte di cassazione, Sezione L civile, sentenza 2 agosto 2019, n. 20842
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l’illegittimità per violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l’idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un dirigente comunale dichiarato eccedentario a seguito della riduzione della dotazione organica per realizzare un risparmio di spesa, verificata la sussistenza della motivazione dell’atto riorganizzativo e l’assenza di elementi sintomatici dell’eccesso di potere, ha giudicato irrilevante che il Comune avesse sopperito al collocamento in disponibilità del dirigente attribuendo le mansioni superiori ad un addetto di livello inferiore, con assunzione diretta del Sindaco della responsabilità dell’area di competenza).
QUI Corte di cassazione, Sezione L Civile, ordinanza 12 luglio 2019 n. 18813
QUI Corte di cassazione, Sezione L civile, sentenza 25 giugno 2019, n. 16997
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, l’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, va coordinato con l’art. 6 dello stesso decreto, che, nel testo vigente dopo la modifica operata dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, prescrive che i processi di riorganizzazione degli uffici che comportino individuazione di esuberi devono essere preceduti dall’informazione alle organizzazioni sindacali e dall’esame congiunto con le stesse sui criteri per l’individuazione degli esuberi, esame imposto dall’art. 2 del richiamato d.l. n. 95 del 2012 anche per le procedure da avviare per ridurre le dotazioni organiche nei termini indicati dallo stesso art. 2, comma 1. Il difetto dell’esame congiunto, che deve precedere l’adozione dell’atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica, si risolve in un vizio di detto atto, che, anche quando è espressione di un potere unilaterale di diritto pubblico, può essere disapplicato dal giudice ordinario, quale atto presupposto, con conseguente illegittimità del recesso intimato all’esito della procedura ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 o del collocamento in disponibilità; nelle unità sanitarie locali, dove gli atti organizzativi hanno natura di atti di diritto privato, la cognizione del giudice ordinario nelle procedure di eccedenza di personale si estende all’atto presupposto e l’illegittimità di quest’ultimo, se adottato in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la variazione delle dotazioni organiche, si riflette sugli atti successivi della procedura.
QUI Corte di cassazione, Sezione L civile, sentenza 31 maggio 2019, n. 15008
La base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine servizio è prevista solo dal contratto nazionale senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva. Non essendo, pertanto, computate nel contratto collettivo le indennità di posizione, l’assegno ad personam o l’incremento dell’indennità di direzione, il segretario non potrà ambire alla loro inclusione nella base di calcolo di natura previdenziale.
QUICorte di cassazione, Sezione L Civile, ordinanza 19 marzo 2019 n. 7655
Il contratto dei segretari comunali prevede due possibilità di maggiorazione della retribuzione di posizione: quella per incarichi aggiuntivi attribuiti dall’ente e quella del «galleggiamento», il meccanismo che riallinea la retribuzione di posizione a quella del dirigente apicale. È invece illegittima l’attribuzione del riallineamento se, con l’applicazione delle maggiorazioni, la retribuzione di posizione già supera quella del dirigente apicale. Nel caso in cui ciò sia accaduto, le differenze di retribuzione attribuite sono soggette al recupero, anche a valere sulla pensione del segretario cessato dal servizio, senza che possa rilevare l’atto deliberativo o la buona fede dell’interessato.
QUI Corte di Cassazione, Sezione L civile, sentenza 15 febbraio 2019, n. 4619