24/09/2019 – Pubblicità, non tassati i bordi dei pannelli

Pubblicità, non tassati i bordi dei pannelli
Italia Oggi Sette – Lunedì, 23 Settembre 2019
 
È illegittimo l’ avviso di accertamento con cui il concessionario per la riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità abbia ragguagliato la stessa sulla superficie totale dei pannelli recanti i messaggi pubblicitari dell’ impresa comprendendo spazi a questi ultimi non destinati, costituendo essi in realtà solo una componente o una estensione ulteriore del messaggio pubblicitario ma privi di idoneità divulgativa. È quanto osservato nella decisione assunta con sentenza n. 3666/08/2019 dalla Ctr del Lazio. Oggetto dell’ originario ricorso, proposta da una azienda nota nella distribuzione di carburanti, era l’ avviso di accertamento con cui il comune di Capranica pretendeva l’ assolvimento dell’ imposta per la pubblicità.
Dello stesso la contribuente aveva chiesto, pur soccombendo in primo grado, il parziale annullamento, dal momento che riteneva il tributo erroneamente calcolato sulla totalità della superficie delle installazioni pubblicitarie situate nella stazione di carburante anziché sui soli spazi recanti messaggi di divulgazione pubblicitaria, con una errata applicazione degli artt. 5 e 7 del dlgs n. 507/1993. Rigettato il ricorso dalla Ctp romana, la società proponeva appello deducendo i medesimi argomenti del primo grado e quindi che andava assoggettata a imposizione soltanto l’ insegna sulla quale era espresso il messaggio pubblicitario ma non le altre parti di essa, essendo queste ultime parti che circondavano la figura ma su cui non veniva apposta alcuna dicitura o divulgazione del servizio. La Ctr laziale ha condiviso quanto rappresentato dalla contribuente e ha accolto l’ appello.
La corretta applicazione dell’ art. 7 del dlgs n. 507/1993 sull’ imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, avrebbe infatti comportato un quantum impositivo diverso da quello preteso, dal momento che il tributo avrebbe dovuto essere commisurato solo rispetto alla superficie dell’ installazione o dei pannelli effettivamente recanti il testo pubblicitario ma non anche alle altre parti non recanti componenti pubblicitarie o estensioni di esse (cfr. Cass. 7031/2002). Nel caso di specie, invece, il calcolo dell’ ufficio aveva ricompreso illegittimamente anche i bordi dei pannelli pubblicitari e altri spazi di essi che tuttavia non erano considerabili come evocativi dell’ impresa e idonei a fungere da strumenti con cui catalizzare l’ attenzione della clientela sul servizio reso dalla stazione.
() Come noto, «in tema d’ imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l’ art. 7, comma primo, del dlgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l’ imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’ imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’ impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta e oggettivamente inidonea a essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’ imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’ impianto è strutturato in modo tale che l’ intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’ imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. () la giurisprudenza di legittimità dei primi anni duemila occupatasi dell’ argomento, ha affermato che «la misura dell’ imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi dell’ art. 7, comma 1, del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, sulla base delle dimensioni dell’ intera superficie dell’ installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’ altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario» (Cass. n. 7031/2002; Cass. n. 15201/2004). () Il richiamato orientamento è stato anche di recente ribadito da Cass., n. 8427/2017, che ha ritenuto () che il fascione della pensilina non poteva essere considerato parte integrante del messaggio pubblicitario, circoscrivibile essenzialmente nel marchio, poiché distinto da questo e consistente semplicemente nella decorazione della pensilina sulla quale era stato apposto il marchio. Alla luce di tali premesse, devono ritenersi fondati i rilievi contenuti nel secondo motivo d’ appello, posto che, anche nel caso che qui ci occupa, il marchio, consistente nella dicitura () è distinto dal fascione e dunque dalla restante parte delle pensiline del distributore di cui si discute (). Pertanto, l’ avviso della Commissione è che il messaggio pubblicitario resti affidato esclusivamente alla scritta () e alle due vele, e non anche al rimanente bordo delle pensiline; bordo che, privato in ipotesi del marchio, non può essere considerato evocativo dell’ impresa e fungere da strumento collettore di clientela verso la stazione di servizio. (…)

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