20/05/2020 – Lotta al coronavirus: il D.P.C.M. 17 maggio 2020 detta le regole per attività economiche, produttive e sociali

Lotta al coronavirus: il D.P.C.M. 17 maggio 2020 detta le regole per attività economiche, produttive e sociali
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Con il varo del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020) ha preso ufficialmente il via una nuova fase nella gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Dopo due mesi di restrizioni, adesso si passa alle riaperture, con un calendario inaugurato il 18 maggio e destinato ad ampliarsi progressivamente per determinate attività o spostamenti.
Non è agevole comporre il puzzle a più strati di cui si compone il quadro normativo attuale: il decreto n. 33 ha fornito indicazioni sulle modalità e i tempi per spostamenti in Italia e da e per l’estero, per funzioni religiose, manifestazioni ed eventi culturali, attività economiche e produttive, ma in sostanza ha rinviato la definizione della disciplina specifica ai protocolli nazionali e regionali e a successivi decreti presidenziali. Il primo di questi ultimi, ha visto la luce già domenica 17 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 dello stesso giorno. Contiene indicazioni di base per diversi settori e ambiti, mentre la disciplina specifica è appunto rinviata agli allegati e ai protocolli regionali o nazionali.
La disciplina tecnica per le riaperture nel D.P.C.M. 17 maggio 2020: i minori e l’attività ludica
Il decreto presidenziale del 17 maggio contiene dunque disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, e si apre con misure da applicare a tutto il territorio nazionale.
Si parte con l’obbligo di permanenza al domicilio per chi ha febbre oltre 37,5°, per poi stabilire il divieto di assembramento del pubblico in parchi, ville e giardini pubblici, e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I minori possono entrare in questi spazi anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, e anche nelle relative aree gioco, ma nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (Allegato 8). Dal 15 giugno bambini e ragazzi potranno accedere ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida citate (Allegato 8). Le regioni potranno anticipare o posticipare la data di avvio in base all’andamento della situazione epidemiologica.
Attività Sportiva professionale e di base
Il decreto ammette l’attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. Gli spostamenti di atleti da una regione all’altra sono ammessi solo a favore dei professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale.
Bisognerà invece attendere fino al 25 maggio per poter riprendere l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, che sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Come per il professionismo, anche l’attività amatoriale potrà contare su apposite linee-guida. Anche in questo caso, le regioni potranno anticipare o posticipare la data di avvio in base all’andamento della situazione epidemiologica.
Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Manifestazioni pubbliche, sale giochi, spettacoli aperti al pubblico, attività congressuale, centri benessere e centri sociali
Via libera anche alle manifestazioni, ma con restrizioni notevoli. Sono ammessi solo gli eventi in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 TULPS. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, queste attività sono possibili ma con posti a sedere preassegnati e distanziati, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori. Viene anche fissato un numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le linee-guida sono contenute nell’Allegato 9. Si specifica inoltre che sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni fissate dal decreto.
Pollice verso per i locali chiusi quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, che devono rimanere chiusi, così come le fiere e i congressi.
Regioni e province autonome possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. É inotre differita a data successiva al termine di efficacia del decreto (14 giugno) ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Restano sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
Luoghi di culto, funzioni religiose
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e a distanza di almeno un metro. A disciplinare lo svolgimento delle funzioni religiose sono gli allegati da 1 a 7.
Musei e luoghi della cultura
Semaforo verde anche per l’accesso ai musei e agli altri luoghi della cultura, purché si garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni. L’apertura deve comunque considerare dimensioni e caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori, con uno spartiacque fissato al di sotto o al di sopra di 100.000 presenze l’anno. Sarà anche possibile, da parte delle amministrazioni e degli enti gestori dei luoghi, fissare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, oltre che di tutela dei lavoratori.
Servizi educativi, didattica, formazione
Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Attività commerciali al dettaglio
Si alzano finalmente tutte le serrande delle attività commerciali al dettaglio, ma a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni. I principi guida sono comunque contenuti agli Allegati 10 e 11.
Servizi di ristorazione, stabilimenti balneari
Via libera anche per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e altri servizi di ristorazione, oltre che per stabilimenti balneari, ma la palla passa alle regioni e alle province autonome, che dovranno preventivamente accertare la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, oltre che applicare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, in coerenza con l’Allegato 10.
E’ invece ammessa secondo le precedenti modalità l’attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Sono aperti anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di un metro.
Disposizioni specifiche per stabilimenti balneari e spiagge
Per gli stabilimenti balneari e per accedere alle spiagge libere, oltre al solito limite del distanziamento di un metro, i protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso.
Servizi alla persona, servizi bancari e assicurativi, agroalimentare
Anche in questo caso vale quanto detto per la somministrazione: sono regioni e province autonome a dover consentire le attività a servizio della persona in base all’evoluzione dei contagi sul loro territorio e applicando specifici protocolli di settore comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10. Rimane fermo quanto stabilito per le attività già aperte in forza del decreto 26 aprile 2020. I servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare restano consentiti.
Strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni, in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 e tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Attività produttive industriali e commerciali
Tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto detto più sopra, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12), a cui si aggiungono i protocolli condivisi settoriali per cantieri, trasporti e logistica (Allegati 13 e 14).
Misure di informazione e prevenzione: uso delle mascherine
Seguono poi una serie di disposizioni ad ampio raggio sulla prevenzione del rischio di contagio, tra cui ricordiamo quelle di più diretto impatto sulle amministrazioni comunali: i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Sono obbligatorie protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con loro. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Durata
Il decreto del 17 maggio si applica dal giorno successivo fino al 14 giugno 2020, e sostituisce il precedente decreto del 26 aprile.
Protocolli settoriali
Il decreto si compone di numerosi protocolli settoriali:
Allegati dall’1 al 7 riguardano l’esercizio del culto religioso
Allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
Allegato 9: spettacoli dal vivo e cinema
Allegato 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12: Protocollo condiviso ambienti di lavoro
Allegato 13: Protocollo condiviso cantieri
Allegato 14: Protocollo condiviso trasporti e logistica
Allegato 15: Linee guida per trasporto pubblico
Allegato 16: Misure igienico-sanitarie
Allegato 17: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

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