19/05/2020 – Tarsu, regole ad hoc nei trasferimenti 

Tarsu, regole ad hoc nei trasferimenti 
Italia Oggi Sette – 18 Maggio 2020
 
 
La tassa sullo smaltimento rifiuti in caso di omessa comunicazione del trasferimento segue regole precise ed è, comunque, dovuta per l’ anno in cui il contribuente abbia trasferito la residenza senza comunicare la cessazione. Lo ha stabilito la sezione nona della Commissione tributaria regionale della Sicilia, nella sentenza n. 1084.
Il caso specifico trattato dai giudici regionali siciliani, riguarda una tassa richiesta per l’ anno 2006 a un contribuente che aveva trasferito la residenza nel mese di aprile dell’ anno di cui veniva richiesto il pagamento del tributo; lo stesso contribuente aveva, tuttavia, omesso la presentazione della cessazione dell’ utenza. La commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso presentato dal contribuente, ritenendo che, la tassa, fosse dovuta solo per i primi due bimestri in cui il contribuente aveva effettivamente occupato i locali. Impugnando la decisione, il comune di San Giovanni Gemini (Ag) deduceva che la mancata presentazione della variazione comportava il pagamento per l’ intero anno in cui era avvenuto il trasferimento.
Il contribuente non si costituiva nel grado d’ appello. La Ct regionale della Sicilia ha accolto l’ appello del comune e confermato la tassa per l’ anno 2006. L’ articolo 64 del dlgs n. 507/1993 al terzo comma stabilisce che «la cessazione nel corso dell’ anno dell’ occupazione o detenzione dei locali od aree, dà diritto all’ abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata»; e, al comma 4, che «in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’ anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’ utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’ occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’ utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ ufficio».
La Commissione precisa che il menzionato «comma quattro» deve essere inteso nel senso che pure in caso di omissione della denuncia di cessazione nell’ anno in cui è avvenuta, la tassa non sia dovuta per gli anni successivi al trasferimento. Questo, a condizione, tuttavia che: a) l’ utente denunci la cessazione entro sei mesi dalla notifica del ruolo b) fornisca la prova di aver interrotto l’ occupazione o la detenzione. Oppure anche a prescindere dalla comunicazione tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante.
() La vicenda portata all’ attenzione di questo giudice è relativa agli effetti dell’ omessa denuncia di variazione (rectius: cessazione) in ordine al permanere dell’ obbligazione tributaria. Analoga questione è stata oggetto di pronuncia della Corte di cassazione con sentenza n. 13296 del 29 maggio 2013. La Suprema corte ha evidenzia che l’ art. 64 del dlgs n. 507 del 1993, sotto la rubrica «inizio e cessazione dell’ occupazione o detenzione», premesso che la tassa in esame «è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’ autonoma obbligazione tributaria» (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che «la cessazione, nel corso dell’ anno, dell’ occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto all’ abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata»; e, al comma 4, che «in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’ anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’ utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’ occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’ utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ ufficio». Ha ritenuto il collegio che la normativa riportata, e in particolare il comma 4 dell’ art. 64, debba essere intesa nel senso che, pur in caso di omissione della presentazione della denuncia di cessazione nell’ anno in cui questa è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello in cui tale evento si è verificato, qualora; a) l’ utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’ occupazione o la detenzione; b) oppure, anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrata, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ ufficio a suo carico.() In un caso e nell’ altro l’ esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della disciplina, ha effetto dall’ anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall’ anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza della tassa per l’ intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l’ applicabilità del sopra citato comma 3 dell’ art. 64, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, «l’ abbuono» del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa.()

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