21/05/2020 – Principio di rotazione: non opera in caso di procedura aperta svolta su una Piattaforma telematica di negoziazione

Principio di rotazione: non opera in caso di procedura aperta svolta su una Piattaforma telematica di negoziazione
20 Mag, 2020
 
Nella Sentenza n. 2654 del 25 aprile 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che il Principio di rotazione, previsto dall’art. 36, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, non si applica agli appalti sottosoglia con procedura aperta svolta su una Piattaforma telematica di negoziazione (Sintel, nel caso di specie). I Giudici ricordano che “il fondamento del Principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di Agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come delineato dal richiamato art. 36, detto Principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nell’individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre l’affidamento (nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali Principi del favor partecipationis e della concorrenza. (…) detto principio non trova applicazione ove la Stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’Amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”. Nel caso di specie, la Stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti che avevano manifestato il loro interesse, senza esclusioni o vincoli in ordine al numero massimo di operatori ammessi alla procedura. Gli operatori economici erano unicamente tenuti ad effettuare l’accesso e l’iscrizione alla piattaforma telematica Sintel, che non prevedono alcuna istruttoria o selezione da parte dell’Amministrazione. I Giudici sottolineano che un eventuale precedente affidamento non ha carattere assolutamente preclusivo rispetto alla partecipazione dell’affidatario uscente alla procedura, se la procedura è aperta, ovvero se, in caso di diversa procedura, la Stazione appaltante motiva le ragioni dell’invio anche a costui.

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