16/01/2017 – Aran contro giudici sugli stipendi dei segretari in convenzione

Aran contro giudici sugli stipendi dei segretari in convenzione

di Arturo Bianco

L’Aran ritiene che la popolazione delle segreterie in convenzione vada calcolata con riferimento a quella del Comune capofila e non possa essere calcolata come somma degli abitanti degli enti aderenti.

Il contrasto 

In tal modo si riprendono le indicazioni dettate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal ministero dell’Interno e si contraddicono i principi contenuti nella sentenza 203/2016 del Tribunale di Como. Siamo così dinanzi all’ennesimo contrasto sull’applicazione delle disposizioni sui segretari comunali: va ricordato sul tema anche il contrasto che divide i pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e la magistratura ordinaria sulla possibilità che i segretari inquadrati nelle fasce A e B possano percepire i diritti di rogito nei Comuni in cui non vi sono dirigenti, possibilità negata dai pareri dei giudici contabili e ammessa dalle sentenze dei giudici ordinari. 

Il parere dell’Aran 

Per l’Aran la popolazione delle convenzioni di segreteria deve essere calcolata sulla base di quella del solo Comune capofila in quanto ciò corrisponde alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riferimento agli articoli 37, 41 e 45 del contratto del 16 maggio 2001 e all’articolo 3 del contratto del 1° marzo 2011. 

Il parere dell’Aran mette inoltre in evidenza gli effetti paradossali che potrebbero determinarsi nel caso in cui si calcoli la popolazione residente delle convenzioni di segreteria come somma degli abitanti dei Comuni aderenti: il trattamento economico del segretario potrebbe infatti raggiungere una cifra più elevata di quanto egli ha diritto a percepire in base alla fascia di inquadramento. 

Il parere smentisce quindi la sentenza del giudice del lavoro comasco su un punto essenziale: non vi è alcuna novità interpretativa, conclusione che la sentenza aveva giudicato illegittima, in quanto non sono intervenute a suggerire la stessa nuove disposizioni né legislative né contrattuali. 

L’Aran rivendica invece che l’interpretazione del dettato contrattuale che individua il criterio di calcolo della popolazione delle convenzioni di segreteria non poteva ab origine che essere quello da essa suggerita. A sostegno del rilievo che ha questa tesi si deve ricordare che la stessa Aran è una delle due parti che hanno sottoscritto il contratto nazionale. 

E che nel nostro ordinamento si applica ancora oggi il divieto di estensione del giudicato, anche di quello che ha carattere definitivo. 

Senza volere entrare nel merito delle argomentazioni Aran, non si può però mancare di ricordare che l’interpretazione sul calcolo della popolazione della convenzione di segreteria, facendo riferimento a quella dei Comuni aderenti e non del solo ente capofila, era stata fatta propria da una pluralità di soggetti che rivestono un ruolo istituzionale, a partire dalla disciolta Agenzia per la gestione dell’Albo dei segretari, cioè dal soggetto che fino agli anni scorsi era il datore di lavoro dei segretari comunali e provinciali. 

Di sicuro c’è la constatazione che ancora una volta le indicazioni operative fornite da vari livelli istituzionali nella applicazione del dettato legislativo e di quello contrattuale vanno spesso in direzione completamente diversa, e che tutto ciò pesa non poco sulla credibilità complessiva delle istituzioni.

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