17/01/2017 – Costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Gruppo misto.

Il Comune chiede un parere in materia di gruppi consiliari. Più in particolare, attese le avvenute dimissioni di un amministratore locale, considerato che la persona che verrebbe nominata consigliere in surroga avrebbe espresso la volontà di creare un ‘gruppo consiliare autonomo’, l’Ente desidera sapere se questi possa assumere la qualità di capogruppo. 

In via preliminare, si ricorda che la materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ‘nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto’, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale ed organizzativa. Pertanto, le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente si è dotato. 

In particolare, in relazione alla questione posta, l’articolo 6 del regolamento comunale di organizzazione del Consiglio Comunale recita: 

‘I Consiglieri eletti nelle medesima lista di norma formano un gruppo consiliare. 

Ciascun Gruppo è costituito da almeno 1/10 dei Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. 

I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al segretario comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo designato nella lista a candidato a Sindaco. 

Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo. 

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati. 

Il Segretario comunale comunica ai Capigruppo Consiliari, come sopra determinati, l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera di Giunta’.[1] 

Con riferimento al caso in esame, si tratta in primis di valutare se il soggetto che deve assumere la qualità di consigliere comunale in surroga possa costituire un gruppo consiliare autonomo formato da un solo componente. La risposta a tale interrogativo dipende dall’interpretazione che viene fornita alle previsioni statutarie e regolamentari nella parte in cui dispongono che ciascun gruppo è costituito da almeno un decimo dei consiglieri. 

Atteso, infatti, che il consiglio comunale è costituito da 12 consiglieri, si tratta di stabilire se l’arrotondamento risultante dall’operazione frazionaria sia da effettuare col metodo aritmetico o per eccesso. Nel primo caso, infatti, seguirebbe che un Gruppo consiliare potrebbe comporsi anche solo di un membro;[2] diversamente, l’arrotondamento per eccesso richiederebbe che il numero minimo di componenti un gruppo consiliare sia di almeno due consiglieri. 

Si ritiene che la decisione sul se avvalersi dell’uno piuttosto che dell’altro criterio spetti all’organo che si è dato la norma in commento ovverosia al consiglio comunale. A livello generale, si rileva che secondo il Ministero dell’Interno il criterio dell’arrotondamento aritmetico rappresenta il metodo di calcolo che trova ordinariamente applicazione in mancanza di espresse disposizioni di segno diverso.[3] La scelta, invece, di optare per l’arrotondamento per eccesso sarebbe giustificata dalla considerazione che l’arrotondamento per difetto corrisponderebbe ad un valore inferiore alla conversione della frazione in decimi. 

Ciò premesso, qualora si ritenesse possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo componente, si ritiene che questi dovrebbe acquisire, altresì, automaticamente la veste di capogruppo. 

Qualora, invece, si negasse la possibilità al consigliere di costituire un gruppo autonomo bisogna considerare la possibilità che lo stesso entri a far parte del gruppo misto o lo costituisca, se non esistente. 

In linea generale, si rappresenta che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del D.Lgs. 267/2000). La materia, pertanto, come sopra già rilevato, deve trovare la propria disciplina nelle norme statutarie e regolamentari dell’ente locale. 

A tale riguardo, l’articolo 6 del regolamento consiliare, al quinto comma, così come sopra già riportato recita: ‘Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati’. 

Nel ribadire che spetta unicamente al consiglio comunale interpretare le norme del proprio regolamento, in via collaborativa si rileva che la disposizione sopra citata non sembrerebbe consentire la possibilità di istituire il gruppo misto anche con la partecipazione di un unico componente. 

Occorre, peraltro, considerare che in linea generale il gruppo misto è un gruppo consiliare con carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto o dal regolamento e la cui costituzione non dovrebbe essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti. La possibilità di consentire che il gruppo misto sia costituito anche da un solo componente soddisfa, in altri termini, il diritto di autodeterminazione del consigliere e consentirebbe il pieno rispetto del principio costituzionalmente garantito del divieto di mandato imperativo. 

Si rileva, ancora, che fino a quando il gruppo misto è composto da un solo membro, lo stesso dovrebbe assumere automaticamente la veste di capogruppo.[4] 

Concludendo, alla luce delle considerazioni suesposte le norme regolamentari del Comune dovrebbero rispettare i principi sopra espressi. Si suggerisce, pertanto, all’Ente di valutare l’opportunità di procedere alla modifica di quelle disposizioni che si pongano in contrasto con essi e che costituirebbero una lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali. 

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[1] Nello statuto comunale è stata rinvenuta una norma relativa ai gruppi consiliari (articolo 11) del seguente tenore letterale: ‘I consiglieri eletti nella medesima lista di norma formano un gruppo consiliare. 

Ciascun gruppo è costituito da almeno un decimo dei consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare’. 

[2] Infatti, aritmeticamente si avrebbe 12/10= 1,2 x 1 = 1,2. L’arrotondamento aritmetico implica, com’è noto, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l’arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso. 

[3] Il Ministero dell’Interno ha, infatti, affermato in diverse occasioni che ‘in conformità ad un costante indirizzo interpretativo, si ritiene che, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari sia legittimamente applicabile il criterio dell’arrotondamento aritmetico, in quanto richiamato espressamente, a vario titolo, in più disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 (cfr. artt. 47, c. 1; 71, co. 8; 73, co. 1; 75, co.8).’ (così, Ministero dell’Interno, parere del 4 agosto 2015). 

[4] In questo senso, si veda Ministero dell’Interno, parere del 17 agosto 2009. 

 

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