Sull’illegittimità costituzionale di una legge regionale che condiziona all’assenza di carichi pendenti l’ammissione all’esame di idoneità professionale

Legge – Legge regionale – Trasporti e autoservizi – Ammissione all’esame di idoneità professionale condizionata all’assenza di carichi pendenti – Questione di legittimità costituzionale – Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 8 – Fondatezza.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2024 nel motivare sulla questione di contrasto con il principio di ragionevolezza di una legge regionale che condiziona all’assenza di carichi pendenti l’ammissione all’esame di idoneità professionale, il cui superamento è funzionale all’iscrizione nel ruolo dei conducenti e al conseguimento della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC, ha ritenuto che tale disposizione determina un vulnus al principio di proporzionalità che riguarda il macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore regionale e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione (il Consiglio di Stato, con ordinanza 27 marzo 2023, n. 3095, aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3 della l.r. Puglia n. 14 del 1995 con riferimento agli artt. 3 e 117 comma 3 della Costituzione, nella parte in cui fa riferimento all’assenza di carichi pendenti. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 2024, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo fondato nei termini di cui alla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte cost. e considerando irrilevante la circostanza che il ricorrente non avesse expressis verbis lamentato il contrasto con l’art. 3 Cost. e 41 Cost., avendo comunque lamentato l’irragionevolezza della disposizione legislativa regionale) (1).

(1) Precedenti conformi: non risulta precedenti negli esatti termini. La sentenza della Corte cost. 23 gennaio 2024, n. 8 è stata oggetto della news n. 15 del 6 febbraio 2024.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

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