Richiesta convocazione consiglio comunale straordinario ex art.39 TUOEL

Territorio e autonomie locali 2 Maggio 2024
Categoria  05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Una questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando riferisce ad atti fondamentali espressamente elencati dal c.2 art.42 TUOEL o quando rientri nelle funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al c.1, con la possibilità che la trattazione non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

Testo 

(Parere n.11453 del 29.3.2024) Una Prefettura ha rappresentato che quattro consiglieri del consiglio comunale di … hanno chiesto, con nota del …, la convocazione del consiglio comunale straordinario ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e dell’articolo 17, comma 5, dello statuto comunale. In particolare, i consiglieri hanno richiesto la convocazione del consiglio per discutere argomenti ritenuti di particolare gravità e segnalati in un esposto presentato da un dipendente del comune sospeso dal servizio. Il presidente del consiglio ha respinto la richiesta dei consiglieri in quanto avente come oggetto di discussione procedimenti di carattere gestionale e, quindi, non di competenza del consiglio comunale. In via generale, si rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 di richiedere la convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali, “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia-sez.I, 25 luglio 2001, n.4278). In relazione ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, al presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto. In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante affermando che spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno. È opportuno evidenziare che una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUOEL o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Si osserva che, nel caso in esame, la convocazione del consiglio straordinario è stata chiesta ai sensi dell’art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.17, comma 5, dello statuto. L’art.17 comma 5 dello statuto, rubricato “Il Consiglio Comunale”, riproduce in sostanza il contenuto dell’art.39, comma 2, del TUOEL in quanto dispone “Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno. Qualora lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l’Ufficio di Segreteria ed a inserire nell’ordine del giorno l’esame delle questioni richieste”. Il quadro delineato consente di ritenere che la questione debba essere portata all’attenzione del consiglio in quanto spetta solo a tale organo, nella sua totalità, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge.

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