Tratto da: anac.it

La concessione del Comune di Erice (Trapani) in project financing per la realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica di importo a base di gara di oltre dieci milioni di euro va annullata perché non conforme alla disciplina di legge, e alle disposizioni in materia di finanza di progetto. E’ quanto ha stabilito Anac con Parere di precontenzioso n. 198 del 16 aprile 2024. “La procedura di gara de qua deve essere annullata – scrive Anac nella delibera – in autotutela e ripristinata sulla base delle disposizioni del Codice Appalti”.

La società esclusa aveva richiesto parere di precontenzioso all’Autorità evidenziando l’errata applicazione della disciplina di gara da parte del Comune di Erice, l’assenza di taluni elementi necessari per poter valutare l’adeguatezza dell’offerta, l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione, nonché una gestione proficua dell’attività svolta. Anac ha dato ragione alla società su tutti e quattro i punti.

“La contestazione della società istante – scrive Anac – pare cogliere nel segno, atteso che non solo la richiesta di aver gestito parcheggi con una media annua di 4500 stalli appare di per sé esorbitante sia rispetto all’attuale consistenza degli stalli di cui si prevede la gestione (ovvero 2226) sia rispetto a quella ampliativa proposta dal promotore (incrementata a 2882 stalli), ma l’ulteriore, rilevante, vincolo dell’ammontare complessivo di tali gestioni non inferiore a due milioni di euro riferito all’esecuzione di massimo due contratti, appare un combinato disposto di limiti partecipativi manifestamente illogici, incongrui e sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto, verosimilmente volti a restringere al massimo la partecipazione a tutto vantaggio della società proponente”.

“L’intera documentazione di gara – aggiunge l’Autorità – , così come puntualmente indicato dalla società istante, appare carente delle informazioni necessarie ai fini della formulazione di una offerta seria e consapevole da parte di tutti i potenziali operatori economici interessati e che è privo di fondamento il rilievo dell’Amministrazione comunale secondo cui, anche ove ci fossero stati vizi nella predisposizione e/o approvazione della fattibilità della proposta di project financing, questi avrebbero dovuto essere giudizialmente contestati entro i termini di legge”.

 
 
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