Le infrastrutture lineari energetiche e la variante urbanistica.

Un articolo di Tommaso D’Acunzo – Segretario Comunale

La procedura semplificata di cui all’articolo 52 quater commi 1 e 3 del DPR 327 del 2001, prevista per le infrastrutture lineari energetiche, non richiede la preventiva attivazione dell’ordinario iter di variante urbanistica come disciplinata dalla L.R del Veneto n. 11 del 2004 finalizzata al previo accertamento della conformità urbanistica.

Il TAR Veneto (rg n.116/2023) con pregevole chiarezza, nel rigettare i due motivi di ricorso con cui sono stati impugnati gli atti del Comune, afferma chiaramente che la norma sopra richiamata evidenzia un chiaro favor normativo per gli interventi di realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche (trasporto del gas nel caso di specie) i cui beneficiari sono gli utenti finali del servizio.

L’interesse pubblico dell’opera è ravvisabile nel fatto che la stessa si pone al servizio della collettività e non di un unico soggetto privato.

Da un punto di vista procedurale, inoltre, il Giudice Amministrativo di primo grado è altrettanto netto nel ricordare che per le infrastrutture lineari energetiche, l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuati nell’ambito di un procedimento unico, ovvero mediante convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 7 della legge 241 del 1990 e successive modifiche, il cui provvedimento finale non solo sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizia, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’infrastruttura energetica, ma costituisce, anche, variazione agli strumenti urbanistici vigenti.

Pertanto è corretto l’iter procedurale seguito dall’Ente, attraverso l’espressione del parere da parte del Consiglio Comunale sull’opera, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e contestuale variante urbanistica, seguito dalla determinazione dirigenziale che recepisce le risultanze finali della conferenza dei servizi e autorizzando e approvando il progetto.

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