07/12/2018 – Riscossione Tarsu/Tia: il termine di prescrizione è quello quinquennale per le “prestazioni periodiche”

Riscossione Tarsu/Tia: il termine di prescrizione è quello quinquennale per le “prestazioni periodiche”

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
La Corte di Cassazione in merito alla riscossione a mezzo cartella di pagamento ha enunciato, nell’ordinanza n. 29996 del 2018, che si applica il termine di prescrizione quinquennale delle “prestazioni periodiche”. Nella stessa ordinanza ha stabilito, altresì, che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
La controversia. La controversia riguarda la riscossione di una cartella di pagamento relativa ad alcuni avvisi d’intimazione per il mancato pagamento della Tarsu/Tia per gli anni 1995-2003.
Il ricorso in Cassazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato una sentenza, emessa da una CTR, deducendo che i giudici di appello avevano, erroneamente avevano ritenuto che la prescrizione del credito tributario sottostante agli avvisi impugnati e relativo al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani fosse quinquennale benché la cartella fosse divenuta definitiva, invece di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.
Il pronunciamento della Corte. La Corte di Cassazione, sez. VI-5, si è pronunciata con l’ordinanza n. 29996 del 20 novembre 2018, rigettando il ricorso.
Il principio di carattere generale. La Corte, richiamando la sentenza n. 23397 del 2016, emessa a Sezioni unite, ricorda che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
I giudici della CTR, continua la Corte, hanno correttamente applicato il detto principio, in quanto, hanno ritenuto che la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell’art. 2946 c.c. (relativo al termine di prescrizione ordinaria), infatti, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo.
La prescrizione breve/ordinaria. In base a quanto innanzi enunciato, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisce, mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve (Cass. n. 13857 del 2018n. 13819 del 2018n. 16831 del 2018).
Si applica la prescrizione breve. Nel caso oggetto di controversia, trattandosi di tributo locale, tali tributi (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 4, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. n. 4283 del 2010n. 10344 del 2015n. 4322 del 2015n. 22543 del 2017).

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