09/12/2018 – Decreto sicurezza: disposizioni di interesse per la finanza locale

Decreto sicurezza: disposizioni di interesse per la finanza locale

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L’art. 1L. 1 dicembre 2018, n. 132 , ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. Nel provvedimento ci sono disposizioni di interesse per la finanza locale.

Polizia municipale: accesso al CED interforze del Ministero dell’interno. Il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all’identificazione delle persone, accede, al Centro elaborazione dati interforze del Ministero dell’interno al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. Per l’attuazione di questa disposizione è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2018 e di 175.000 euro per l’anno 2019.

L’accesso si applica progressivamente, nell’anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia. Per l’attuazione di questa disposizione è previsto un finanziamento nel limite di euro 25.000 per l’anno 2019.

Con due successivi decreti del Ministero dell’interno: sono determinati i parametri per l’applicazione di queste disposizioni a comuni diversi da quelli innanzi visti, a questo fine; sono definiti, entro 90 giorni a decorrere dal 4 dicembre 2018, le modalità di collegamento al Centro i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati (art. 18).

Contributo sicurezza per manifestazioni sportive. Si prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell’ordine pubblico. Viene stabilito che una quota non inferiore al 5 per cento (in precedenza 1 per cento) e non superiore al 10 per cento (in precedenza il 3 per cento) degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia (art. 20-bis).

Cambiano le disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi. La nuova disposizione stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.”.

Secondo il Dossier predisposto in sede parlamentare “La disposizione interviene sia sulla configurazione dell’illecito sia sull’apparato sanzionatorio:

– sanzionando non più “l’esercizio abusivo” dell’attività di parcheggiatore, ma “l’esercizio senza autorizzazione” di tale attività;

– intervenendo sulle ipotesi aggravate, in relazione alle quali l’attuale illecito amministrativo è trasformato in reato contravvenzionale, sanzionato con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. Tale modifica sembra volta, in parte, a superare i dubbi interpretativi sorti con riguardo alla vigente formulazione della norma, la quale prevede, come detto, che “la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio”. A ben vedere infatti prevedere che la pena sia aumentata del doppio potrebbe significare, letteralmente, non il mero raddoppio della somma che il trasgressore è tenuto a pagare, ma la “triplicazione” della somma dovuta.

– riducendo la sanzione amministrativa sia nel minimo che nel massimo prevista per l’illecito non aggravato rispettivamente da 1000 euro a 771 euro e da 3.500 euro a 3.101 euro. E’ appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il parcheggiatore improvvisato pretenda di essere pagato, si configura il reato di estorsione “se, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l’attività di parcheggiatore abusivo” (Cass. civ. sentenza n. 21942 del 2012 e, più recentemente, sentenza n. 30365 del 2018)” (art. 21-sexies).

Fondo sicurezza urbana. E’ istituito, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono individuate, entro novanta giorni dalla data del 4 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 35-quater).

Incremento risorse per la videosorveglianza. Sono incrementate di 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022 le risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni. Si ricorda che ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, è già autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (art. 35-quinquies).

Beni immobili confiscati. I beni immobili confiscati trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, sono collocati nel patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Sono ricomprese le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato.

I beni immobili sono trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del citato testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro due anni l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Nel caso in cui per i beni non è possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, l’Agenzia provvede alla vendita. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse (art. 36).

Artt. 1820-bis21-sexies35-quater35-quinquies36D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. 4 ottobre 2018, n. 231)

L. 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 3 dicembre 2018, n. 281)

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