13/06/2020 – La “presa d’atto” è un provvedimento sostanzialmente inutile. Prendiamone atto

La “presa d’atto” è un provvedimento sostanzialmente inutile. Prendiamone atto
 
Basta una semplice ricerca sui motori in internet e inserendo come chiave le parole “prendere atto” o “presa d’atto” si reperisce una valanga di provvedimenti il cui oggetto è appunto la presa d’atto di qualcosa. Spesso di sentenze o decisioni di determinati enti.
Si tratta di provvedimenti dal contenuto sostanzialmente nullo ed inutile. Ce lo spiega il T.A.R. Sicilia Palermo, sentenza 10 luglio 1985, n. 916 (richiamata dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24/2/2010 n. 622): “Il c.d. provvedimento di “presa d’atto” non costituisce pertanto determinazione amministrativa impugnabile, atteso che si tratta di mera attestazione, o dichiarazione di scienza, circa l’esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri e che rileva, per quanto di interesse, ai soli fini degli emolumenti economici da corrispondere“.
L’espressione “prendere atto” figurativamente evidenzia l’azione di prendere appunto un atto; prendere anche nel senso di “apprendere”: non solo entrare nella sua disponibilità, ma anche conoscerne il contenuto. Nel linguaggio comune, prendere atto significa per lo più accettare un certo fatto, specie se non gradito.
Sostanzialmente, prendere atto si può sostituire col verbo constatare, che deriva dal supino del verbo latino constare, cioè essere certo, palese, evidente, noto. Il verbo constare è rimasto con lo stesso significato anche nella lingua italiana.
La diffusione, in particolare nei comuni, di deliberazioni di “presa d’atto” rivela la tendenza alla ridondanza burocratica. Non ha alcuna utilità “prendere atto” che una certa sentenza, un certo provvedimento amministrativo, un certo contratto, un qualsiasi altro atto, sia stato emesso e che da esso derivano alcune conseguenze.
L’atto, del quale non occorre dare alcuna conferma della sua avvenuta constatazione se non nella parte narrativa (vista la sentenza, visto il provvedimento) va richiamato solo se presupposto di una certa azione necessitata, richiesta come sua conseguenza.
Se, al contrario, come succede nella gran parte dei casi, la “presa d’atto” consiste solo in una pubblica dichiarazione di essere al corrente che esista un provvedimento emesso da altri, il provvedimento di presa d’atto si rivela solo un esercizio di ordinaria burocrazia, che lascia convinti chi lo adotti di una rilevante attività amministrativa, però di fatto nulla più se non scavare una buca per poi ricoprirla. Prendiamone atto.

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