15/06/2020 – Aggiornamento coefficienti fabbricati gruppo D ai fini dell’IMU e dell’IMPi

Aggiornamento coefficienti fabbricati gruppo D ai fini dell’IMU e dell’IMPi
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Direttore generale delle finanze del MEF con il decreto 10 giugno 2020 ha provveduto ad aggiornare i coefficienti indicati nell’art. 1, comma 746L. 27 dicembre 2019, n. 160 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile
Le novità rispetto al 2019
I coefficienti non si applicano al tributo per i servizi indivisibili (TASI) in quanto quest’ultimo, a decorrere dall’anno 2020, è stato abolito con il comma 739, art. 1L. n. 160 del 2019.
I coefficienti si applicano all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), istituita a decorrere dal 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
Norme di riferimento
Il comma 746, dell’art. 1L. n. 160 del 2019 stabilisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Fabbricati gruppo D
Rientrano nel Gruppo D gli immobili a destinazione speciale (D/1 – Opifici; D/2 – Alberghi e pensioni; D/3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili; D/4 – Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento); D/5 – Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento);D/6 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento); D/7 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 – Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Il decreto 10 giugno 2020
Il decreto del Direttore generale delle finanze del MEF riguarda, quindi, l’aggiornamento, per l’anno 2020, del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Ai fini dell’aggiornamento si è tenuto conto dei dati risultanti all’ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone.
I coefficienti di aggiornamento per il 2020
I coefficienti di aggiornamento, per l’anno 2020, sono stabiliti nelle misure che seguono: i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
– per l’anno 2020 = 1,01,
– per l’anno 2019 = 1,01,
– per l’anno 2018 = 1,01,
– per l’anno 2017 = 1,03,
– per l’anno 2016 = 1,03,
– per l’anno 2015 = 1,04,
– per l’anno 2014 = 1,04,
– per l’anno 2013 = 1,04,
– per l’anno 2012 = 1,07,
– per l’anno 2011 = 1,10,
– per l’anno 2010 = 1,12,
– per l’anno 2009 = 1,13,
– per l’anno 2008 = 1,17,
– per l’anno 2007 = 1,21,
– per l’anno 2006 = 1,25,
– per l’anno 2005 = 1,28,
– per l’anno 2004 = 1,36,
– per l’anno 2003 = 1,40,
– per l’anno 2002 = 1,45,
– per l’anno 2001 = 1,49,
– per l’anno 2000 = 1,54,
– per l’anno 1999 = 1,56,
– per l’anno 1998 = 1,58,
– per l’anno 1997 = 1,62,
– per l’anno 1996 = 1,67,
– per l’anno 1995 = 1,72,
– per l’anno 1994 = 1,78,
– per l’anno 1993 = 1,81,
– per l’anno 1992 = 1,83,
– per l’anno 1991 = 1,87,
– per l’anno 1990 = 1,95,
– per l’anno 1989 = 2,04,
– per l’anno 1988 = 2,13,
– per l’anno 1987 = 2,31,
– per l’anno 1986 = 2,49,
– per l’anno 1985 = 2,66,
– per l’anno 1984 = 2,84,
– per l’anno 1983 = 3,02,
– per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,20.

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