16/04/2020 – Variazioni di bilancio – ratifica – regione Sicilia

 
Variazioni di bilancio – ratifica – regione Sicilia
Premesso che l’art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo, ovvero dalla giunta comunale, in via d’urgenza opportunamente motivata, SALVO RATIFICA, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre; Per quanto sopra si chiede di sapere se anche gli enti locali della Regione Siciliana possono applicare la suddetta disposizione per la parte inerente alla successiva ratifica in quanto alcuni segretari comunali sostengono che in Sicilia l’istituto della ratifica non è applicabile.
 
a cura di Simone Chiarelli
Il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) all’art. 1 dispone “1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”.
Inoltre lo stesso testo unico laddove ha voluto escludere l’applicazione delle disposizioni alle Regioni ha statuto speciale lo ha previsto espressamente come nell’art. 105 che dispone “1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione. 2. Nel territorio della regione Trentino – Alto Adige, fino all’emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l’applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118“.
La materia della contabilità delle autonomie locali (Regioni ed Enti Locali) è stata poi oggetto di riforma con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che dedica l’art. 79 alla disciplina per le Regioni a Statuto speciale disponendo “1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42“.
L’art. 1 ,comma 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 dispone inoltre “A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”.
La Regione Sicilia con la L.R. 31 dicembre 2015, n. 32 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2016” ha dettato disposizioni di attuazione nell’art. 2 “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio” prevedendo che “1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 79, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015“.
La legge regionale, nel momento in cui recepisce le disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 salvaguardando la propria disciplina derogatoria dà implicitamente per applicabili agli Enti Locali, non oggetto di specifica disciplina, le nuove disposizioni sull’armonizzazione contabile contenute nel citato decreto.
Ciò vale sia per quanto attiene agli aspetti contabili che per quanto riguarda lo specifico quesito, relativo alla applicabilità delle disposizioni del TUEL sulle variazioni di bilancio in via d’urgenza da parte della Giunta comunale.
Pertanto, in mancanza di una diversa disciplina regionale specifica, deve ritenersi applicabile anche agli enti locali della Regione Sicilia le disposizioni inerenti le variazioni di bilancio previste dal TUEL per tutti gli Enti Locali considerando che tale disciplina, (art. 175, comma 4) è derivante dalla modifica introdotta dall’art. 74, comma 1, n. 23), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto