17/04/2020 – Tari, rinviati al 1° luglio gli obblighi di trasparenza 

Tari, rinviati al 1° luglio gli obblighi di trasparenza 
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi – 16 Aprile 2020
 
Adempimenti rinviati al 1 luglio per il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza nella gestione del ciclo dei rifiuti, imposti a comuni e gestori con la deliberazione Arera 444/2019. Il differimento del termine al prossimo 1 luglio, inizialmente previsto per il 1° aprile, resosi necessario a causa dell’ emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, è previsto per gli enti che hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Mentre, per quelli che hanno una popolazione inferiore alla suddetta soglia rimane ferma la data dell’ 1 gennaio 2021.
Lo ricorda una nota dell’ Ifel del 10 aprile scorso, con la quale ha preso posizione sugli obblighi che incombono su enti locali e gestori del servizio rifiuti in seguito all’ emanazione della nuova deliberazione Arera 59/2020. In una nota l’ Ifel fa rilevare che, a causa dell’ emergenza Covid-19, l’ Arera con la deliberazione 59 ha rinviato la data di decorrenza degli obblighi di informazione e trasparenza nella gestione del ciclo rifiuti a carico di gestori e comuni, stabiliti con la deliberazione 444/2019, sia per la Tari sia per la tariffa corrispettiva, dall’ 1 aprile al prossimo 1 luglio.
A partire da quest’ ultima data, infatti, occorrerà fornire maggiori informazioni a contribuenti e utenti e osservare gli obblighi di trasparenza sia negli atti generali sia in quelli applicativi, vale a dire negli avvisi o inviti di pagamento, nelle fatture e, più in generale, in tutti gli atti spediti o notificati ai destinatari. Le nuove regole si applicheranno dall’ 1 luglio 2020, salvo che per i gestori, inclusi i comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che servono territori con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Per questi ultimi è confermata la data di decorrenza del 1 gennaio 2021.
Comuni e gestori saranno tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata una sezione ad hoc del proprio sito internet, per consentire agli utenti di venire a conoscenza della ragione sociale di chi eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dei recapiti telefonici, postali, di posta elettronica e degli sportelli per assistenza. Queste informazioni permettono agli utenti di inviare segnalazioni di disservizi. Sul sito va resa disponibile e scaricabile anche la modulistica per l’ invio di reclami.
Così come vanno indicati gli orari della raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli dei centri di raccolta, e le istruzioni per il loro corretto conferimento, con specificazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune o nell’ ambito territoriale in cui è ubicata l’ utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso. È importante sottolineare che sul comune o sul gestore grava anche l’ obbligo di spiegare le modalità di determinazione della tariffa, ponendo in rilievo, con degli esempi, quali sono le variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici. Un’ attenzione particolare dovrà essere rivolta agli utenti in stato di disagio economico e sociale, per consentirgli di venire a conoscenza di eventuali riduzioni tariffarie. Devono essere riportate, poi, sul sito internet le modalità di pagamento della tassa/tariffa, con le relative scadenze.

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