22/10/2019 – E’ di competenza della Giunta comunale la delimitazione di una autonoma Zona a Traffico Limitato

E’ di competenza della Giunta comunale la delimitazione di una autonoma Zona a Traffico Limitato
L’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), assegna al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati, e in specie di «limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli». La fattispecie disciplinata dalla richiamata disposizione normativa, di competenza del sindaco, riguarda in particolare specifiche misure di limitazione della circolazione veicolare «per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale»: si tratta di casi di stretta limitazione del traffico, adottabili principalmente in presenza di ragioni contingenti, distinte da generali previsioni programmatorie di disciplina della sosta e della circolazione veicolare.
Diversamente, la fattispecie di cui al successivo comma 9, sempre dell’art. 7 (a tenore del quale «i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. […]»), attribuisce espressamente alla Giunta comunale una regolazione generale della restrizione del traffico veicolare urbano anche in considerazione del suo generale impatto territoriale, e così la individuazione di specifiche aree da “pedonalizzare” o “semipedonalizzare”. Tale è la funzione primaria dell’art. 7, comma 9, che corrisponde ad un obiettivo programmatorio generale del traffico veicolare, che si specifica anche attraverso la delimitazione di zone pedonali, a traffico limitato, analogamente a quanto avviene per il Piano urbano del traffico: con cui, del resto, tali misure devono necessariamente armonizzarsi. La previsione di una autonoma Zona a Traffico Limitato postula una razionalizzazione dell’uso del territorio in chiave programmatoria che la norma non a caso attribuisce alla Giunta comunale.
L’eventualità, dunque, di una inibizione della circolazione o della sosta va distinta in ragione della sua causa – contingente o stabile – e del suo inserimento o meno nel quadro di una programmazione generale delle relative esigenze.
In questo quadro, non rientra nella fattispecie sindacale dell’art. 7, comma 1, lett. b) l’individuazione in sé di permanenti zone a traffico limitato. Per l’art. 7, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è invero la Giunta comunale che può imporre specifici divieti, integrali e non, di circolazione e sosta, contestualmente a una considerazione di sistema delle esigenze di regolamentazione del traffico e della distribuzione di ragione urbanistica delle funzioni (residenziale, commerciale, ecc.) e di salvaguardia dei centri storici o comunque delle zone da opportunamente pedonalizzare o semipedonalizzare.
Rispetto a questo tipo di statuizione, la misura prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b) si profila eccezionale, perché come episodica e funzionale a problematiche contingenti.
Per questi motivi la V sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto illegittime le impugnate ordinanze con le quali il Sindaco di un Comune aveva stabilito nuovi divieti di transito per alcune strade.
I provvedimenti, per quanto facessero riferimento a specifici problemi di inquinamento rilevati nella zona di interesse, apparivano quanto a causa e oggetto in sostanziale continuità e sviluppo rispetto alla deliberazione con la quale la Giunta comunale aveva precedentemente istituito una zona a traffico limitato.
In ragione di tale continuità, si tratta di potere che è riservato anch’esso a una deliberazione della Giunta comunale.
Il potere esercitato non è dunque quello dell’art. 7, comma 1: quella fattispecie si riferisce a specifiche misure di limitazione, in ragione di determinate, motivate ed accertate contingenti esigenze, diverse da quelle di programmazione generale e tendenzialmente stabile della distribuzione del traffico veicolare, che sono invece quelle che qui ricorrono, in aggiunta a quelle a suo tempo stabilite.
 

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