23/10/2019 – Possibile la doppia tutela risarcitoria per la P.A. nei confronti del dipendente infedele

Possibile la doppia tutela risarcitoria per la P.A. nei confronti del dipendente infedele
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24859, del 4 ottobre 2019, ha affermato che nei confronti del dipendente infedele, una volta avvenuta la sentenza di condanna di primo grado non sarebbe preclusa alla pubblica amministrazione di attivare una ulteriore azione finalizzata al risarcimento del danno.
Il fatto
Con atto di citazione notificato nel gennaio 2017, l’Istituto autonomo case popolari (IACP) ha convenuto in giudizio un suo dirigente dinanzi al Tribunale, tra gli altri, per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, all’immagine e all’identità, esistenziale e morale, e comunque per ingiustificato arricchimento, a pagare e restituire, all’Istituto, la somma di euro 1.600.000, o quella maggiore o minore come accertata in corso di lite, ed in via subordinata come accertata in via equitativa, per fatti illeciti commessi dal convenuto nella sua qualità e nell’esercizio delle funzioni di dirigente dello IACP.
A tal fine l’Istituto ha premesso di essersi costituito parte civile nel processo penale a carico, tra gli altri, dello stesso dirigente.
Il dirigente nel ricorso sostiene che la controversia azionata dallo IACP rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile, innanzi al quale pende già, promosso dal procuratore regionale della Corte dei conti, autonomo giudizio per responsabilità amministrativa, nel cui ambito nel luglio 2018 è stata emessa, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, la sentenza che ha condannato il dirigente , in solido con altri convenuti, al pagamento, in favore dello IACP, della somma complessiva di euro 1.000.000, disponendo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento nei limiti della somma complessiva di condanna.
Sostiene il dirigente ricorrente in Cassazione che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, il che escluderebbe una concorrente giurisdizione del giudice ordinario. In altri termini, la responsabilità per danno causato all’amministrazione da parte di un soggetto ad essa legato da un rapporto di impiego o di servizio dovrebbe essere intesa come unitaria e Io stesso danno non potrebbe essere affidato alla cognizione concorrente di diverse giurisdizioni e concretamente giudicato in base a regole diverse la cui applicazione potrebbe condurre a risultati opposti.
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione osserva che nel caso in esame si tratta di stabilire se il giudice ordinario abbia, o meno, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno all’immagine, promossa dall’Istituto autonomo case popolari nei confronti di un proprio dirigente in conseguenza di fatti illeciti costituenti reato per i quali lo stesso è stato giudicato nell’ambito di un giudizio penale, giudizio nel quale l’Istituto, costituitosi parte civile, ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.
La Corte di Cassazione evidenzia che l’azione dì responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali; la prima è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatone; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice.
Poiché l’azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un’amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l’amministrazione e il soggetto danneggiante, la singola P.A. danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti , tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie.
L’azione può essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione conclude che deve pertanto negarsi che vi sia, come sostenuto in ricorso dal dirigente, una giurisdizione esclusiva – quella della Corte dei conti – in materia di danno recato alla amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni dì natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione dei risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem.

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