29/08/2019 – Servizi di igiene urbana – Questi CAM devono essere “armonizzati” al Codice degli Appalti !

Servizi di igiene urbana – Questi CAM devono essere “armonizzati” al Codice degli Appalti !

Tar Lombardia , Brescia , Sez. I , 28 / 08 / 2019 , n. 785
Scritto da Roberto Donati 28 Agosto 2019
 
In una procedura per l’affidamento del servizio di igiene integrata dei rifiuti urbani era richiesto di  illustrare le caratteristiche dei mezzi a ridotto impatto ambientale ed in particolare quanti mezzi tra quelli di cui al punto a. rispondono ai CAM (criteri di base) di cui al DM 13 febbraio 2014 punto 4.3.2; (c) quanti mezzi, oltre a quelli indicati al punto b., intende impiegare, e la tipologia di alimentazione degli stessi”.
Alla ricorrente vengono attribuiti zero punti per il relativo criterio, in quanto i veicoli ecologici indicati nell’offerta non erano ancora stati acquistati e immatricolati, e dunque non era stato possibile produrre in gara le relative carte di circolazione.
Il DM 13 febbraio 2014  prevede infatti la verifica dei CAM attraverso “la presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche”.
E la disciplina stabilita per accertare il rispetto dei CAM vale evidentemente per misurare l’eventuale superamento dei livelli minimi ai fini dell’attribuzione di un maggiore punteggio.
Viene impugnata l’aggiudicazione della gara , e Tar Lombardia , Brescia , Sez. I , 28 / 08 / 2019 , n. 785 accoglie il ricorso , nei termini sotto illustrati.
I CAM  devono infatti essere messi in relazione con i principi di libera concorrenza e di proporzionalità richiamati dall’art. 30 comma 1 del Dlgs. 50/2016.
In effetti, se la dotazione strumentale minima qualificata come CAM e la dotazione strumentale ulteriore premiata con frazioni aggiuntive di punteggio si basassero sullo scambio tra un costo certo e immediato (acquisto dei veicoli) e un risultato futuro e solo sperato (aggiudicazione), si determinerebbe uno squilibrio anticoncorrenziale a favore dei soggetti economici più forti o presenti da più tempo sul mercato, che normalmente sono quelli già dotati di un parco veicoli da ammortizzare. Questo risultato è sempre indesiderabile, sia quando si tratta di requisiti di partecipazione sia quando si tratta di requisiti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio. ….
La necessità di disporre dell’intera dotazione strumentale già al momento della partecipazione rappresenta poi una violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante (massimizzazione dei CAM) potrebbe in realtà essere ottenuto anche rinviando la verifica della proprietà dei veicoli e delle caratteristiche tecniche a una fase successiva all’aggiudicazione. In questo modo, vi sarebbero vantaggi su entrambi i lati. La stazione appaltante risulterebbe infatti garantita quanto al risultato, beneficiando anzi di una verosimile maggiore partecipazione alla gara, e del fatto che i concorrenti sarebbero incentivati a offrire un maggior numero di veicoli nuovi, non dovendo acquistarli subito. A sua volta, l’aggiudicatario avrebbe unicamente l’onere di completare l’acquisto entro un termine breve prima dell’avvio dell’appalto, senza il rischio di acquistare inutilmente una costosa dotazione strumentale.
Deve quindi essere preferita una lettura del DM 13 febbraio 2014, e dell’identica previsione contenuta nel disciplinare di gara, che ammetta la possibilità di sostituire la proprietà attuale dei veicoli con l’impegno all’acquisto degli stessi, purché si tratti di un impegno preciso e inequivocabile. In questo senso possono essere interpretate anche le formule del disciplinare di gara (sempre nel contesto del paragrafo 4.1.1, nota 6) che indirizzano le dichiarazioni dei concorrenti con riguardo ai veicoli da impiegare nello svolgimento del servizio (significativamente, si fa riferimento alle intenzioni di impiego, che implicano un progetto per il futuro, non un inventario delle disponibilità presenti).
Sul principio di economicità
La possibilità di partecipare alla gara sulla base di un semplice impegno di acquisto futuro richiede un bilanciamento. È infatti evidente che, se i concorrenti subordinano l’acquisto della dotazione strumentale all’intervenuta aggiudicazione, quest’ultima fornisce anche la leva economica per sostenere il finanziamento della spesa.
Di conseguenza, l’aggiudicatario che non abbia già la proprietà dei veicoli, e proceda all’acquisto degli stessi solo quando deve eseguire l’appalto, ottiene dall’aggiudicazione un’utilità diversa e ulteriore rispetto ai concorrenti che hanno effettuato l’acquisto prima della partecipazione alla gara, in quanto il corrispettivo dell’appalto coprirà il costo di acquisto dei veicoli (o il costo del canone di locazione finanziaria). In altri termini, si presenta una situazione rovesciata rispetto a quella descritta sopra: il concorrente ottiene un vantaggio immediato sotto forma di maggiore punteggio, e conseguente aggiudicazione, ma sposta la spesa nel futuro, utilizzando l’utile di gestione come provvista. Il vantaggio deve pertanto essere contabilizzato alla pari di un costo di gestione, in quanto la spesa per l’acquisto della dotazione strumentale riduce le risorse destinate allo svolgimento del servizio.
Più precisamente, poiché nessun appalto può essere stipulato a condizioni antieconomiche, bisogna accertare se il costo di un’offerta impostata sulla fornitura di strumentazione nuova, e in quanto nuova premiata nell’attribuzione del punteggio, sia recuperabile attraverso i profitti generati dallo svolgimento del servizio. Per i concorrenti che hanno già acquistato la dotazione strumentale prima della gara questa verifica non è necessaria. Essendo stato accettato il rischio di non conseguire l’aggiudicazione, si deve infatti presumere che l’acquisto di beni strumentali trovi una ragione economica anche nell’attuale organizzazione aziendale. Al contrario, per i concorrenti che subordinano espressamente l’acquisto all’aggiudicazione si deve presumere che solo quest’ultima fornisca le risorse necessarie, con erosione del margine di utile.
La commissione giudicatrice deve quindi accertare, a garanzia del regolare svolgimento del servizio, se, tenendo conto della spesa per l’acquisto della dotazione strumentale, l’offerta rimanga complessivamente sostenibile. In mancanza di una simile verifica, l’incentivo a proporre soluzioni nuove e costose sarebbe privo di contrappesi, e la gara rischierebbe di trasformarsi in un confronto tra offerte disancorate dalla realtà economica dei concorrenti e dall’equilibrio di bilancio dell’appalto.
Conclusioni
Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti esposti ai punti precedenti.
L’effetto conformativo della pronuncia vincola la commissione giudicatrice ad attribuire un punteggio ai veicoli ecologici indicati dalla ricorrente, valutando però la sostenibilità complessiva dell’offerta anche in relazione alla spesa sostenuta, o concordata con i venditori, per l’acquisto dei suddetti veicoli. Se è previsto l’impiego dei veicoli anche in altri appalti, la spesa sarà imputata pro quota al servizio in esame, sulla base dei rispettivi tempi di utilizzo. Nello svolgimento della predetta verifica la commissione giudicatrice potrà fissare alla ricorrente dei termini tassativi per la presentazione della documentazione richiesta, purché con scadenze non inferiori a 10 giorni.

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