30/08/2019 – Incentivi tecnici e oneri previdenziali e assistenziali – IRAP

Incentivi tecnici e oneri previdenziali e assistenziali – IRAP

Con riferimento agli incentivi funzioni tecniche, l’art. 113, comma 3D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”, non indicando esplicitamente l’IRAP. Si chiede se l’IRAP gravi sul datore di lavoro o debba essere scorporata dal compenso dovuto al dipendente.
a cura di Federico Gavioli
All’art. 113, comma 2D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice degli appalti pubblici e contratti di concessione) , è riportato: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (…) “.
La Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., Delib., (ud. 6 febbraio 2018) 16 febbraio 2018, n. 40 afferma che “Anche il comma 3, dell’art. 113introduce, tuttavia, una serie di limiti, atti ad evitare che l’erogazione dei predetti incentivi possa impegnare, impropriamente, risorse del bilancio destinate ad altre finalità. Oltre al generale potere di auto-limitazione avente fonte nei singoli accordi di contrattazione decentrata (da recepire in regolamenti interni), che potrebbero ulteriormente ridurre la percentuale effettiva dell’importo a base di gara destinabile agli incentivi (o modularla diversamente in ragione della natura o del valore dell’appalto), il comma 3 precisa che gli importi indicati devono essere comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”, nonché, va aggiunto, al fine di evitare analogo sforamento, anche di quelli per l’IRAP (che vanno pre-dedotti dalla percentuale massima che l’amministrazione intende riconoscere, cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 33/2010/CONTR, nonché, più di recente, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, deliberazione n. 469/2015/PAR)”.

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