28/06/2022 – Legge Delega sugli appalti pubblici n. 78/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 21 giugno 2022 n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (GURI n. 146 del 24.06.2022).

Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2022

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

 


                               Art. 1 

 

        Delega al Governo in materia di contratti pubblici 

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi recanti la disciplina dei contratti  pubblici,  anche  al

fine di adeguarla al diritto europeo e  ai  principi  espressi  dalla

giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni

superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare,  riordinare

e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' al  fine  di  evitare

l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea

e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. 

  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

    a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle  direttive

europee, mediante l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di

regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle  direttive

stesse, ferma rimanendo l'inderogabilita' delle misure a  tutela  del

lavoro, della sicurezza, del contrasto al  lavoro  irregolare,  della

legalita' e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura  alla

concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei  mercati

dei  lavori,  dei  servizi  e  delle   forniture,   con   particolare

riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto  delle

specificita' dei contratti nei settori speciali  e  nel  settore  dei

beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonche' di

assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia

di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della  disciplina

secondaria,  in  relazione  alle  diverse  tipologie   di   contratti

pubblici, ove necessario; 

    b)   revisione   delle   competenze   dell'Autorita'    nazionale

anticorruzione  in  materia  di  contratti  pubblici,  al   fine   di

rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di  supporto  alle

stazioni appaltanti; 

    c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in  materia  di

qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,  afferenti  ai   settori

ordinari e ai  settori  speciali,  al  fine  di  conseguire  la  loro

riduzione numerica,  nonche'  l'accorpamento  e  la  riorganizzazione

delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo

delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti  ausiliarie

per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle  modalita'

di monitoraggio  dell'accorpamento  e  della  riorganizzazione  delle

stazioni  appaltanti;  potenziamento  della  qualificazione  e  della

specializzazione del personale operante  nelle  stazioni  appaltanti,

anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con

particolare  riferimento  alle  stazioni  uniche  appaltanti  e  alle

centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali; 

    d) previsione, al fine di favorire  la  partecipazione  da  parte

delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione

di  impresa,  nel  rispetto  dei  principi  unionali  di  parita'  di

trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici,  della

possibilita' di procedere alla suddivisione degli  appalti  in  lotti

sulla base di criteri qualitativi  o  quantitativi,  con  obbligo  di

motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione,  nonche'

del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con  i

principi dello Small Business Act, di cui  alla  comunicazione  della

Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25  giugno  2008,

anche al fine di valorizzare le imprese di prossimita'; 

    e) semplificazione  della  disciplina  applicabile  ai  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle

soglie  di  rilevanza  europea,  nel   rispetto   dei   principi   di

pubblicita', di trasparenza, di concorrenzialita', di  rotazione,  di

non discriminazione, di proporzionalita', nonche' di economicita', di

efficacia e di imparzialita' dei procedimenti  e  della  specificita'

dei contratti nel settore dei beni culturali, nonche' previsione  del

divieto per le stazioni  appaltanti  di  utilizzare,  ai  fini  della

selezione degli operatori da invitare alle  procedure  negoziate,  il

sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non

in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate; 

    f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione

di investimenti in tecnologie verdi  e  digitali,  in  innovazione  e

ricerca nonche' in innovazione sociale, anche al fine  di  conseguire

gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre  2015,  e

di incrementare il  grado  di  ecosostenibilita'  degli  investimenti

pubblici e delle attivita' economiche secondo i  criteri  di  cui  al

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2020; previsione di misure volte a  garantire  il  rispetto

dei   criteri   di   responsabilita'    energetica    e    ambientale

nell'affidamento  degli  appalti  pubblici   e   dei   contratti   di

concessione, in particolare  attraverso  la  definizione  di  criteri

ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per

tipologie ed importi di appalto e  valorizzati  economicamente  nelle

procedure  di   affidamento,   e   l'introduzione   di   sistemi   di

rendicontazione degli  obiettivi  energetico-ambientali;  in  seguito

all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in  materia  di  criteri

ambientali minimi, previsione di un  periodo  transitorio  con  tempi

congrui per l'avvio della relativa applicazione; 

    g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire

nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione  alle  diverse

tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di  revisione

dei  prezzi  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura

oggettiva  e  non   prevedibili   al   momento   della   formulazione

dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal  rinnovo

dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale,  applicabili  in  relazione

all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni  da  eseguire  anche  in

maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti  dal

suddetto meccanismo di revisione dei  prezzi  siano  a  valere  sulle

risorse disponibili  del  quadro  economico  degli  interventi  e  su

eventuali altre risorse disponibili per  la  stazione  appaltante  da

utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa; 

    h) previsione della facolta',  per  le  stazioni  appaltanti,  di

riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e  a

quelle di concessione a operatori economici il cui  scopo  principale

sia  l'integrazione  sociale  e  professionale  delle   persone   con

disabilita' o svantaggiate; previsione dell'obbligo per  le  stazioni

appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi  e  inviti,  tenuto

conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni

culturali,  e  nel  rispetto  dei   principi   dell'Unione   europea,

specifiche  clausole  sociali  con  le  quali  sono  indicati,   come

requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a: 

      1)  garantire  la  stabilita'   occupazionale   del   personale

impiegato; 

      2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi  nazionali

e territoriali di settore, tenendo conto,  in  relazione  all'oggetto

dell'appalto  e  alle  prestazioni  da  eseguire  anche  in   maniera

prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori  e  dei

prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano

nazionale, nonche' garantire le stesse tutele economiche e  normative

per   i   lavoratori   in   subappalto   rispetto    ai    dipendenti

dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; 

      3) promuovere meccanismi e strumenti anche di  premialita'  per

realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di

inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate; 

    i) promozione, nel rispetto  del  diritto  europeo  vigente,  del

ricorso da parte delle stazioni appaltanti  a  forniture  in  cui  la

parte di prodotti originari di Paesi terzi che  compongono  l'offerta

non  sia  maggioritaria  rispetto  al  valore  totale  dei  prodotti;

previsione,  nel  caso  di  forniture  provenienti   da   Paesi   non

appartenenti all'Unione  europea,  di  misure  atte  a  garantire  il

rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti  dei  lavoratori,

anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli

operatori economici europei; 

    l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attivita'

professionali, salvo  che  in  casi  eccezionali  e  previa  adeguata

motivazione; 

    m) riduzione e certezza dei  tempi  relativi  alle  procedure  di

gara, alla stipula dei  contratti,  anche  attraverso  contratti-tipo

predisposti  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  sentito   il

Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici   relativamente    ai

contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria  e  architettura,  e

all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione  e

l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della  Banca

dati nazionale  dei  contratti  pubblici  e  del  fascicolo  virtuale

dell'operatore economico,  il  superamento  dell'Albo  nazionale  dei

componenti delle commissioni  giudicatrici,  il  rafforzamento  della

specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna

amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a

carico dei soggetti  partecipanti,  nonche'  di  quelli  relativi  al

pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti  in  favore  degli

operatori  economici,  in  relazione  all'adozione  dello  stato   di

avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture  e

dei servizi; 

    n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione,

al fine di rendere  le  regole  di  partecipazione  chiare  e  certe,

individuando le fattispecie che configurano l'illecito  professionale

di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva  2014/24/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; 

    o)  revisione  e  semplificazione  della  normativa  primaria  in

materia di programmazione, localizzazione  delle  opere  pubbliche  e

dibattito  pubblico,  al  fine  di   rendere   le   relative   scelte

maggiormente rispondenti ai fabbisogni della  comunita',  nonche'  di

rendere piu' celeri e meno conflittuali le procedure  finalizzate  al

raggiungimento  dell'intesa  fra  i  diversi   livelli   territoriali

coinvolti nelle scelte stesse; 

    p)  previsione,  in  caso  di  affidamento  degli  incarichi   di

progettazione    a    personale    interno    alle    amministrazioni

aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative

per la copertura dei rischi di  natura  professionale,  con  oneri  a

carico delle medesime amministrazioni; 

    q)  semplificazione  delle  procedure  relative  alla   fase   di

approvazione dei  progetti  in  materia  di  opere  pubbliche,  anche

attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai  fini  di

una loro riduzione, lo snellimento  delle  procedure  di  verifica  e

validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione  e

dell'attivita' del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

    r) definizione,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e

concorrenzialita' e tenuto conto delle  esigenze  di  semplificazione

richieste dalla specificita' dei contratti nel settore della ricerca,

della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e  sviluppo  da  parte

degli organismi di ricerca e delle istituzioni  dell'alta  formazione

artistica, musicale e coreutica, nonche' della disciplina applicabile

alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca; 

    s) revisione e  semplificazione  del  sistema  di  qualificazione

generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale  e

sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e

professionali,   dell'adeguatezza   dell'attrezzatura    tecnica    e

dell'organico, delle attivita' effettivamente eseguite e del rispetto

della  legalita',  delle  disposizioni  relative   alla   prevenzione

antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e  al  contrasto

della discriminazione  di  genere,  anche  attraverso  l'utilizzo  di

banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede  di

qualificazione degli operatori nelle  singole  procedure  di  gara  e

considerando la specificita' del settore dei beni culturali; 

    t) individuazione delle ipotesi in  cui  le  stazioni  appaltanti

possono ricorrere ad automatismi nella valutazione  delle  offerte  e

tipizzazione  dei  casi  in  cui  le  stazioni   appaltanti   possono

ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o

del costo, con possibilita' di escludere, per  i  contratti  che  non

abbiano carattere transfrontaliero, le  offerte  anomale  determinate

sulla base di meccanismi e metodi  matematici,  tenendo  conto  anche

della specificita' dei contratti nel settore  dei  beni  culturali  e

prevedendo in  ogni  caso  che  i  costi  della  manodopera  e  della

sicurezza  siano  sempre  scorporati  dagli  importi  assoggettati  a

ribasso; 

    u)  ridefinizione  della  disciplina  delle  varianti  in   corso

d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo,  in  relazione

alla  possibilita'  di  modifica  dei  contratti  durante   la   fase

dell'esecuzione; 

    v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della

ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,  nonche'  a

quelli di servizio ad alta intensita' di manodopera, per  i  quali  i

bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione

di specifiche clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilita'

occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo  come  criterio

utilizzabile  ai  fini  dell'aggiudicazione   esclusivamente   quello

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 

    z) forte incentivo al ricorso a procedure  flessibili,  quali  il

dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le  procedure

per l'affidamento di accordi quadro e le  procedure  competitive  con

negoziazione, per la stipula di contratti  pubblici  complessi  e  di

lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di

concorrenzialita'; 

    aa)  razionalizzazione,  semplificazione,   anche   mediante   la

previsione di contratti-tipo e di  bandi-tipo,  ed  estensione  delle

forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle

concessioni di servizi, alla finanza di  progetto  e  alla  locazione

finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita', anche al  fine

di  rendere  tali  procedure  effettivamente   attrattive   per   gli

investitori professionali, oltre che per gli  operatori  del  mercato

delle  opere  pubbliche  e  dell'erogazione  dei  servizi   resi   in

concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicita' degli atti; 

    bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione  di

contratti segretati o che esigono particolari misure di  sicurezza  e

specificazione delle relative modalita' attuative; 

    cc) revisione del sistema  delle  garanzie  fideiussorie  per  la

partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo  una

disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e

prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti,

la possibilita' di sostituire le stesse mediante  l'effettuazione  di

una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del  contratto  in

occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori; 

    dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito  di

applicazione oggettivo  delle  direttive  europee  e  semplificazione

della disciplina giuridica ad essi applicabile; 

    ee) individuazione delle ipotesi in cui  le  stazioni  appaltanti

possono ricorrere all'affidamento  congiunto  della  progettazione  e

dell'esecuzione  dei  lavori,  fermi  restando  il   possesso   della

necessaria qualificazione  per  la  redazione  dei  progetti  nonche'

l'obbligo di indicare  nei  documenti  di  gara  o  negli  inviti  le

modalita' per la corresponsione  diretta  al  progettista,  da  parte

delle  medesime  stazioni  appaltanti,  della  quota   del   compenso

corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in

sede di  offerta  dall'operatore  economico,  al  netto  del  ribasso

d'asta; 

    ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti  salvi

i  principi  europei  in  materia  di   affidamento   in   house,   e

razionalizzazione della disciplina sul controllo  degli  investimenti

dei  concessionari  e  sullo  stato  delle  opere  realizzate,  fermi

restando gli obblighi dei concessionari  sulla  corretta  e  puntuale

esecuzione   dei   contratti,   prevedendo   sanzioni   proporzionate

all'entita' dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso  di

inadempimento grave; 

    gg) razionalizzazione della disciplina concernente  le  modalita'

di affidamento dei contratti da parte  dei  concessionari,  anche  al

fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori

riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi  di

interesse economico generale; disciplina delle concessioni in  essere

alla data di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al

comma 1 e non affidate con la  formula  della  finanza  di  progetto,

ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il  diritto

dell'Unione europea, con specifico  riguardo  alle  situazioni  nelle

quali  sussiste  l'obbligo,  secondo   criteri   di   gradualita'   e

proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del

soggetto   concessionario,   dell'epoca   di    assegnazione    della

concessione, della sua durata, del  suo  oggetto  e  del  suo  valore

economico, di  affidare  a  terzi,  mediante  procedure  di  evidenza

pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi

alle medesime concessioni, garantendo la stabilita' e la salvaguardia

delle professionalita' del personale impiegato; 

    hh) razionalizzazione della disciplina concernente  i  meccanismi

sanzionatori e  premiali  finalizzati  a  incentivare  la  tempestiva

esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche

al fine di estenderne l'ambito di applicazione; 

    ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di  pagamento

da parte delle stazioni appaltanti  del  corrispettivo  contrattuale,

anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese; 

    ll) estensione e rafforzamento dei metodi  di  risoluzione  delle

controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia

di esecuzione del contratto. 

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1  abrogano  espressamente

tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con  essi

incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento  in

relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le

necessarie disposizioni transitorie e finali. 

  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i

Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi

entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di

ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo

puo' comunque procedere. Gli schemi di  ciascun  decreto  legislativo

sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione  dei

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i

profili finanziari, che si pronunciano entro  il  termine  di  trenta

giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  il  decreto

legislativo puo'  essere  comunque  adottato.  Ove  il  parere  delle

Commissioni parlamentari indichi specificamente  talune  disposizioni

come non conformi  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  alla

presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari

elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni

competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del

Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il

decreto legislativo puo' essere comunque  emanato.  Ove  il  Governo,

nell'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo,  intenda

esercitare la facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°,  del  testo

unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26

giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine  della

stesura  dell'articolato  normativo,  di  magistrati   di   tribunale

amministrativo regionale, di esperti  esterni  e  rappresentanti  del

libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali  prestano

la propria attivita' a titolo gratuito e senza  diritto  al  rimborso

delle spese. Sugli schemi redatti  dal  Consiglio  di  Stato  non  e'

acquisito il parere dello  stesso.  Entro  due  anni  dalla  data  di

entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma

1, il Governo  puo'  apportarvi  le  correzioni  e  integrazioni  che

l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  la  stessa

procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di

cui al presente articolo. Qualora il termine  per  l'espressione  del

parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza

dei  termini   di   delega   previsti   dal   presente   articolo   o

successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 

  5. I decreti legislativi di cui alla presente legge  sono  adottati

senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica.   Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva

competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a  legislazione  vigente.  Qualora  uno  o  piu'  decreti

legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino

compensazione al proprio interno, i decreti legislativi  stessi  sono

adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore

dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse

finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31

dicembre 2009, n. 196. 

                              Art. 2 

 

                      Clausola di salvaguardia 

 

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di  cui  alla

presente  legge  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nei

rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

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