30/06/2022 – Il Consiglio di Giustizia stabilisce le regole in caso di morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla

Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – Morte della parte – Dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla

      Secondo l’art. 328, commi 1 e 3, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ex art. 79, comma 2, c.p.a., la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla :

a) è causa di interruzione del solo termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.;

b) è causa di proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione, solo se la morte si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione (art. 328, comma, 3 c.p.a.), ossia dal quarto al sesto mese del termine lungo di sei mesi. (1)

L’art. 328, comma 3, c.p.c., che regola la vicenda della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza avendo riguardo alla previgente disciplina del termine lungo annuale, non deve ritenersi tacitamente abrogato per effetto della nuova disciplina del termine lungo semestrale, ma va interpretato nel senso che l’evento morte, che si verifica nella prima metà del termine lungo di sei mesi, ossia nei primi tre mesi, rileva a fini di proroga (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2019, n. 20529).

C.G.A., sez. giur., 16 giugno 2022, n. 692 – Pres. ed Est. De Nictolis

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