28/01/2020 – Processo amministrativo: il giudice può disapplicare una norma regolamentare solo quando c’è un’antinomia tra fonti rispetto alla regula iuris che costituisce il parametro di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato

Processo amministrativo: il giudice può disapplicare una norma regolamentare solo quando c’è un’antinomia tra fonti rispetto alla regula iuris che costituisce il parametro di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato
Il giudice amministrativo in tanto può disapplicare una norma secondaria di regolamento in quanto sussista un’effettiva antinomia tra fonti rispetto alla posizione della regula iuris che costituisce il parametro di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, e non già ove si dia, invece, un qualsiasi contrasto fra la legge ed il regolamento, per cui quest’ultimo possa risultare illegittimo sotto un altro e diverso profilo (come nel caso di disposizioni regolamentari che vadano soltanto praeter legem o che attribuiscano la competenza funzionale tra diverse amministrazioni), nel qual caso ricorre un vizio dell’atto normativo regolamentare che va fatto valere mediante l’ordinario sistema impugnatorio (conferma TAR Marche, sent. n. 4/2009).

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