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Legittimo un termine breve per il soccorso istruttorio nel caso di integrazioni documentali di lieve entità
M. Petrulli (La Gazzetta degli Enti Locali 29/1/2020)
Il termine di 10 giorni per il soccorso istruttorio è il limite massimo previsto dall’art. 83 comma 9 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) e la stazione può legittimamente prevedere un termine inferiore laddove le integrazioni documentali siano di lieve entità: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, nella sentenza 16 gennaio 2020, n. 8.

Nel caso specifico la stazione appaltante aveva assegnato un termine di soli 5 giorni per integrare la documentazione presentata, mancante di una copia del documento di identità del dichiarante e di una informazione riguardante la presenza di eventuali soggetti, previsti dall’art. 80 del codice, cessati nell’anno precedente: secondo i giudici, infatti, il termine di 10 giorni è previsto come limite massimo dalla legge, secondo una ratio ispirata all’evidente esigenza di contenere i tempi complessivi di espletamento della gara in ossequio ai principi di accelerazione e tempestività delle procedure di aggiudicazione. 

 

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