27/10/2017 – Contributi concessi alle Pro Loco e spese di rappresentanza

Contributi concessi alle Pro Loco e spese di rappresentanza

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

Un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in tema di spese di rappresentanza chiedendo, in particolare, se possa essere considerato come tale il contributo concesso alla Pro Loco per il pagamento degli oneri SIAE relativi a una manifestazione e, in generale, se i contributi concessi alla Pro Loco o ad altra associazione operante nel territorio comunale per il finanziamento delle ordinarie attività o di una manifestazione programmata, possano essere comprese sempre tra le spese di rappresentanza.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con il parere del 5 ottobre 2017, n. 83, al riguardo osserva anzitutto che la questione della facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio e, in particolare, a favore di Pro Loco, è già stata vagliata dalla giurisprudenza contabile in rapporto: i) sia con l’art. 6, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle P.A. la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni; ii) sia con l’art. 4, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli artt. 13 e 42 c.c., che forniscono servizi a favore di una P.A., anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

L’orientamento della magistratura contabile sulla questione, è che non rientrano nell’ambito applicativo delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni (come ad esempio le Pro Loco), che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale, realizzando in questo senso quelle forme d’esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà “orizzontale” enunciato dall’ultimo comma dell’art. 118 Cost.; con questi presupposti, dunque, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, con particolare riguardo all’art. 12L. 7 agosto 1990, n. 241, in cui è previsto che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.“.

La valutazione chiesta al giudice nella richiesta di parere predetto, tuttavia, deve avere riguardo ad altra disposizione tesa a razionalizzare le spese delle P.A., ovvero il comma 8 dello stesso art. 6D.L. n. 78 del 2010 già menzionato, il quale prevede, con decorrenza dall’anno 2011, un limite finanziario alla possibilità di effettuare “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” che, precisamente, non possono risultare annualmente superiori al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

Sull’ambito d’applicazione di tale ultima norma, sono stati resi dalla magistratura contabile diversi pareri ma, per restare entro l’oggetto del quesito posto, è qui sufficiente ricordare in estrema sintesi come, in tali pronunce precedenti, sono state qualificate come “spese di rappresentanza” di un ente locale quelle riconducibili all’esigenza di favorire la conoscenza all’esterno delle attività istituzionali erogate o di accrescere il prestigio dello stesso nel contesto sociale in cui si colloca.

Ciò posto, e aderendo all’impostazione generalmente seguita per cui le spese di rappresentanza si qualificano come tali “non tanto in ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che le connotano“, deve ritenersi che le spese di cui verte l’istanza di parere in questione, ovvero le erogazioni di contributi concessi a una Pro Loco o ad altra associazione operante nel territorio comunale, siano esse destinate genericamente al finanziamento delle ordinarie attività oppure, più specificamente, alla copertura dei costi (ad esempio, gli oneri SIAE) relativi a una manifestazione programmata, di norma non presentano i sopra delineati caratteri finalistici che contraddistinguono le spese di rappresentanza, ma sono dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale, tanto da poter essere considerate come connesse al concreto esercizio, sia pure in forma mediata, di specifiche funzioni amministrative; da ciò, ovviamente, deriva che tali spese non sono assoggettate neanche al limite finanziario per le stesse previsto.

Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 5 ottobre 2017, n. 83

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