27/08/2019 – Partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e norma sospensiva dell’obbligo di cessione e di divieto di esercizio dei diritti di voto

Partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e norma sospensiva dell’obbligo di cessione e di divieto di esercizio dei diritti di voto

26Ago, 2019
 
Nella Delibera n. 7 del 31 luglio 2019 della Corte dei conti Valle d’Aosta, viene chiesto un parere riguardante l’applicabilità della deroga, prevista dall’art. 1, comma 723 della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), che ha introdotto il comma 5-bisall’art. 24 del Dlgs. n. 175/2016, all’obbligo di alienazione delle Società inserite nel “Piano di revisione straordinaria” approvato ai sensi dell’art. 24 del Tusp, commi 4 e 5, senza l’applicazione delle relative sanzioni.
La Sezione rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con la Legge n. 145/2018 il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare la portata di alcuni obblighi concernenti, in particolare, la revisione delle partecipazioni detenute, concedendo un più ampio lasso temporale per la regolarizzazione delle suddette partecipazioni.
Infatti, il comma 723 della Legge n. 145/2018 ha integrato il Tusp, introducendo, all’art. 24, il comma 5-bis, che ha previsto la sospensione dell’efficacia, fino al 31 dicembre 2021 del comma 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell’art. 24 del Tusp nel caso di Società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
Per queste Società in utile, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la disposizione autorizza le Amministrazioni a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31 dicembre 2021.
Dunque, in base a quanto sopra, per effetto della disciplina introdotta dal comma 5-bis dell’art. 24 del Tusp, la Pubblica Amministrazione che, in adempimento all’obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all’alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell’art. 24.
Oltre a richiamare la “tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche”, il comma 5-bis produce 2 effetti. Da un lato, proroga di 3 anni l’obbligo di dismettere le partecipazioni (comma 4) e, dall’altro, consente in tale triennio di esercitare i diritti di azionista di cui, diversamente, il comma 5, in caso di mancata alienazione, inibiva l’esercizio decorso un anno dalla ricognizione.
La ”autorizzazione” concessa dal Legislatore all’Amministrazione di non procedere all’alienazione delle partecipazioni è riferita, secondo la Sezione, alla sola ricognizione straordinaria.
Infatti, avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, il termine “ricognizione” individuato dal Legislatore come dies a quodel triennio utilizzato per il calcolo dell’utile d’esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l’utilizzo del termine “ricognizione” solo nell’art. 24 e non anche nell’art. 20, laddove figurano le locuzioni “piano di riassetto” e “piano di razionalizzazione”, e, dall’altro, la collocazione sistematica del comma 5-bis all’interno dell’art. 24, relativo alla revisione straordinaria.
In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5-bis esonera l’Amministrazione Pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane infatti la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 del Tusp, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5-bis e la facoltà concessa all’amministrazione.
La “revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli Enti Territoriali, al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel Tusp sono i medesimi. Infatti, i profili di criticità individuati dall’art. 20, comma 2, del Tusp come presupposti della “razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie” sono quelli indicati dall’art. 24 ai fini della “revisione straordinaria”. Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del Tusp è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20 (il “Piano di razionalizzazione” e la relazione sull’attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell’anno successivo), che sono più accentuati nella “revisione periodica” (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5-bisdell’art. 24.

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