27/08/2019 – Incarico legale – Singolo incarico senza appalto

Incarico legale – Singolo incarico senza appalto

di FRANCESCA DE NARDI – Italia Oggi Sette –  26 Agosto 2019
Il conferimento del singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’ opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Lo ha chiarito il Tar Campania – Salerno, sez. I con sentenza 1271 dell’ 11/7/2019.
La controversia in esame ha per oggetto una gara per l’assistenza legale di un comune per 18 mesi per un compenso mensile di 2.365,00, oltre Iva e Cpa: i giudici amministrativi hanno ritenuto che il servizio legale, oggetto della gara, costituiva un vero e proprio servizio da qualificarsi alla stregua di appalto di servizi, in quanto di quest’ ultimo presentava «non solo i requisiti della predeterminazione sia del corrispettivo che dell’ arco temporale di durata, ma anche l’ indicazione di un servizio di consulenza legale avulso dal mero contenzioso in atto e riguardante anche vicende da cui l’ ente ritenesse potessero scaturire future controversie, richiedendosi altresì la presenza del professionista presso la sede dell’ ente».
Tale qualificazione era comprovata anche dalle seguenti due circostanze: – il comune aveva inteso affidare al prescelto avvocato non soltanto la rappresentanza ed il patrocinio legale dell’ ente, ma anche espressamente l’ attività di consulenza legale; – nell’ avviso pubblico testualmente si affermava che il legale individuato avrebbe dovuto assicurare la costituzione in giudizio dell’ amministrazione nelle controversie individuate, sulla cui opportuna instaurazione lo stesso difensore sarebbe stato tenuto a pronunciarsi.
Si è ritenuto, al contrario, che il contratto di conferimento di un singolo e puntuale incarico legale sia completamente avulso dalla procedura concorsuale di stampo selettivo poichè incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulle quali fissare i criteri di valutazione necessari nella disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici.

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