27/02/2020 – Ordinaria manutenzione stradale, il dirigente comunale può ordinare al concessionario la raccolta rifiuti

Ordinaria manutenzione stradale, il dirigente comunale può ordinare al concessionario la raccolta rifiuti
di Guido Befani
 
E’ legittimo l’ordine di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti sui tratti stradali impartito dal dirigente comunale al concessionario con riferimento alle strade da questi gestite, tenendo conto degli obblighi specifici che su di lui gravano, purché la condotta dell’abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o di colpa il che vale ad escludere una sua corresponsabilità solidale automatica. È quanto afferma la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 gennaio 2020, n. 592.
Conclusioni

Alla luce di queste premesse, ne deriva che deve ritenersi che la fattispecie in esame, come esattamente ritenuto dal primo giudice, rientri nella sfera dell’articolo 14 Cs, trattandosi di mera ed ordinaria manutenzione (anche mediante rimozione dei rifiuti accumulatesi) della sede stradale e delle relative pertinenze, facendo altresì discendere, de plano che la competenza (a differenza dell’ipotesi di cui all’articolo 192 cit., che la attribuisce al Sindaco) va regolata secondo gli ordinari criteri di cui all’articolo 107, Dlgs 267/2000, essendo perciò attribuita all’organo tecnico.

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