«No» della Cassazione al riallineamento degli stipendi verso l’alto
di Vincenzo Giannotti
L’inserimento all’interno di un ente locale di personale proveniente da altro ente, al quale nel passaggio è stato permesso di conservare il migliore trattamento retributivo di origine, confluendo la differenza in un assegno «ad personam» non riassorbibile, non consentono agli altri dipendenti, di pari qualifica e funzioni, di chiedere al giudice il riallineamento della loro retribuzione a quei redditi. Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n. 2718/2020) che ha negato ai dipendenti della Provincia di vedere aumentato il loro stipendio di base al medesimo livello del personale assorbito.