27/02/2020 – L’omessa attuazione del piano triennale anticorruzione nei termini massimi stabiliti è punibile con sanzione pecuniaria a carico di RPCT e Giunta

L’omessa attuazione del piano triennale anticorruzione nei termini massimi stabiliti è punibile con sanzione pecuniaria a carico di RPCT e Giunta
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
L’ufficio istruttore dell’ANAC, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, ha accertato la mancata pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di un ente comunale, del PTCPT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) relativo al triennio 2019-2021. Il mancato adempimento in questione ha dato il via al procedimento sanzionatorio che si è concretamente attivato con la comunicazione di avvio da parte del Responsabile del procedimento dell’Autorità nei confronti del RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione) del comune, la cui notifica alla Giunta è avvenuta per via dell’interpellato Responsabile comunale. Inoltre dagli accertamenti dell’Autorità anticorruzione è emerso che la nomina del RPCT, un dipendente dell’Area demografica del comune, sebbene fosse stata concertata dalla giunta non era stata poi suffragata da alcun atto formale successivo di nomina a tale ruolo.
In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per mancata adozione del PTCPT 2019-2021, il RPCT ne ha comunicato l’adozione, avvenuta con deliberazione di giunta, all’ANAC e, con successiva delibera di rettifica alla delibera di adozione, il Commissario straordinario (sopraggiunto alla caduta degli organi di governo dell’ente comunale) ha pubblicato il PTCPT per il triennio 2019-2012 adottato dal comune, in sostituzione di quello che era stato erroneamente allegato alla delibera di adozione del RPCT. A dire dell’ente, infatti, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza avrebbe allegato alla delibera di adozione del Piano triennale 2019-2021 un documento non corrispondente a quello realmente adottato, non configurandosi pertanto l’inadempimento ipotizzato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, bensì un mero errore materiale.
Nel periodo immediatamente successivo il Commissario straordinario ha sostituito il precedente Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero il destinatario del presente procedimento sanzionatorio e ha nominato come nuovo RPCT il Segretario comunale. Inoltre, con avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale del comune di riferimento, è stata sollecitata la partecipazione di cittadini, associazioni e altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per la stesura del PTPCT per il triennio successivo (2020-2022).
Le precisazioni dell’Autorità – Dell’inadempimento
L’attività di vigilanza compiuta dall’ANAC relativamente alle misure di prevenzione della corruzione, attivata dall’ufficio competente della stessa Autorità, è culminata nell’accertamento dell’omessa adozione del PTCPT per il triennio 2019-2021 e pertanto nell’inadempimento alle prescrizioni dell’art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 per cui “ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione”. Nonostante la rettifica alla delibera di adozione contenuta in successiva delibera, promossa dal Commissario Straordinario, in cui l’ente sostiene che sia incappato in un mero errore materiale invece che nell’inadempimento, l’Autorità ha evidenziato che “dall’avvio del presente procedimento sanzionatorio, decorso il termine indicato di 20 giorni dalla notifica, non sono pervenuti ulteriori documenti, memorie o controdeduzione da parte degli interessati”. Alla luce di quanto appena esaminato il comportamento posto in essere da parte del precedente RPCT e dalla precedente giunta comunale è risultato pertanto essere “caratterizzato da negligenza per l’inadempienza degli obblighi di legge” ed è stata conseguentemente attribuita in capo a tali soggetti la responsabilità per la mancata redazione e adozione, nei tempi prescritti dalla legge, del PTCPT del triennio 2019-2021.
Nelle more della decisione l’ANAC ha posto l’attenzione sull’importanza fondativa del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) e ha in tal senso sottolineato che, sebbene la scadenza fissata normativamente dall’art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 sia individuata nel 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche superato tale termine “l’Amministrazione e, per essa, il RPCT è sempre tenuto ad adempiere, anche tardivamente, a tali obblighi; ciò in ragione dell’importante, quasi centrale, funzione anticorruttiva che il legislatore attribuisce al Piano di prevenzione della corruzione.”
Le precisazioni dell’Autorità – Della determinazione della sanzione
L’Autorità ha affrontato la questione relativa alla sanzione pecuniaria, sulle basi delle normative dell’art. 19, comma 5, lett. b), D.L. n. 90/2014 (secondo cui “salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a Euro 1.000 e non superiore nel massimo a Euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento”), dell’art. 8 del “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei PTCPT” e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella L. n. 689/1981.
Prendendo le mosse da tale impianto normativo, ha poi fissato i criteri per la determinazione dell’importo della sanzione nella gravità dell’infrazione (tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo), nella rilevanza degli adempimenti omessi (in relazione alla dimensione organizzativa dell’ente e al suo grado di esposizione al rischio di corruzione), nella contestuale omissione di uno o più provvedimenti obbligatori, nell’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati e nell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata. Secondo tale schema di azione è da considerarsi rilevante, secondo quanto asserito dall’Autorità, la tardiva adozione del PTCPT del triennio 2019-2021 in quanto dovuta all’inosservanza dei doveri di diligenza, quindi il comportamento del RPCT e della precedente giunta è senza dubbio meritevole di sanzione. Mentre l’analisi dell’elemento psicologico caratterizzante la condotta dei dipendenti dell’ente, è risolta dall’ANAC con la previsione della colpa e non del dolo, “potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.”
Nessuna intenzionalità della condotta quindi, ma soltanto negligenza.
La delibera dell’Autorità
Per quanto sopra esposto l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura pari a Euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili, ovvero: il precedente Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune in esame, nonché la precedente giunta comunale. L’ANAC ha inoltre sancito la possibilità di rateizzazione della sanzione irrogata.

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