26/08/2018 – Competenza del commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune ad adottare varianti al piano regolatore

Competenza del commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune ad adottare varianti al piano regolatore

 

Urbanistica – Piano regolatore – Varianti – Adozione – Commissario straordinario – Nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune – Esclusione.
    Il Commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune non è legittimato ad adottare varianti ai piani generali dell’ente, né ad operare altre scelte innovative di natura pianificatorio-territoriale, giacché la modifica dell’assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale non può che essere espressione di una volontà politica di rinnovamento nel territorio, sottratta alla gestione straordinaria del Comune (1).
 
(1) Il Tar ha invece ritenuto rientrante nelle competenze del Commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune l’annullamento in autotutela del piano viziato.
Ha preliminarmente chiarito che i provvedimenti di sospensione e scioglimento dei Consigli comunali, ai sensi dell’art. 141, commi 1 e 7, t.u. 18 agosto 2000 n. 267, eccetto il caso del commissariamento finalizzato alla predisposizione del bilancio, devono intendersi riferiti a tutti gli organi del Comune (e, quindi anche al Sindaco e alla Giunta comunale), in quanto essi devono necessariamente concorrere contestualmente al normale funzionamento dell’Ente e allo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento al Comune, con la conseguenza che non possono essere assegnati al Commissario prefettizio soltanto i poteri di un unico organo comunale (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2005, n. 4062).
Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’art. 141, t.u. n. 267 del 2000 è, infatti, l’organo straordinario chiamato a reggere il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, in sostituzione degli organi ordinari; e rientra nelle sua attribuzioni l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell’ente, fino alla ricostituzione degli organi elettivi. I poteri del commissario si estendono, pertanto, a tutti gli atti di gestione dell’ente, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione (Cons. St., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7749).
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