26/04/2017 – Le assenze ripetute del consigliere vanno giustificate puntualmente

Le assenze ripetute del consigliere vanno giustificate puntualmente

di Vittorio Italia

 

È legittima la delibera del Consiglio comunale che ha stabilito la decadenza dalla carica di un Consigliere comunale che in un anno era stato assente per nove volte dalle sedute del Consiglio, e non aveva fornito serie ragioni giustificatrici per queste assenze. È quanto afferma il Tar del Lazio – Roma, Sezione II bis, con sentenza 3786/2017.

Il fatto 

Il fatto che ha dato origine alla controversia presenta alcuni aspetti particolari. Un Consiglio comunale ha deliberato la decadenza di un Consigliere dalla carica perché era stato assente dalle sedute del Consiglio per nove volte nel corso dell’anno solare. Il Consigliere, per giustificare alcune sue assenze, aveva fatto riferimento a «motivi» o «impegni familiari», senza fornire alcun «supporto probatorio». Il Consigliere ha impugnato davanti al Tar la delibera che stabiliva la sua decadenza, ma il Tar ha respinto il ricorso.

La sentenza 

Secondo i Giudici del Tar Lazio, infatti, l’articolo 42 del Regolamento del Comune sul funzionamento del Consiglio, stabilisce al comma 6, che «la mancata partecipazione a (…) otto sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvìo del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere»; inoltre il comma 5 del citato articolo 42 prescrive che «si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per seri motivi di famiglia o altri gravi motivi». 

Sempre secondo il Tar Lazio la decadenza dalla carica di Consigliere per assenze ingiustificate non è automatica, ma è collegata alla valutazione discrezionale delle giustificazioni prodotte dall’interessato. Nel caso di specie, il Consigliere non ha fornito alcuna prova o giustificazione di queste assenze dovute a «motivi familiari», e tali assenze devono perciò essere considerate prive di giustificazione. Di conseguenza, il ricorso del Consigliere non è fondato e si deve dichiarare la legittimità della delibera del Consiglio comunale che ha pronunciato la decadenza.

Valutazione della sentenza 

La sentenza è puntuale e merita di essere condivisa. I Giudici hanno esattamente richiamato il regolamento per il funzionamento del Consiglio, che non prevede generici motivi di famiglia, ma «seri motivi di famiglia», e ciò è confermato dal successivo inciso che prevede «altri gravi motivi».

Le giustificazioni delle assenze che sono richieste ad un Consigliere devono quindi, essere correlate a «seri» motivi, devono essere complete, puntuali, e fornire la dimostrazione che non si è trattato di motivi superficiali o futili, ma di motivi «seri». Nella motivazione della sentenza vi è poi un altro argomento che è importante per questa controversia. Si è infatti affermato che le cause della decadenza, in considerazione dell’importanza che riveste l’incarico pubblico di Consigliere, devono essere interpretate restrittivamente e con rigore. Ciò significa che le assenze – che possono comportare la decadenza – non devono essere effettuate per motivi superficiali od inadeguati rispetto all’impegno che si è assunto con l’incarico pubblico elettivo ma devono trovare una seria motivazione. In conseguenza, la valutazione di questi seri motivi è condizionata dalle giustificazioni e delle prove, che devono essere rilevanti e serie. Il Consigliere aveva il dovere di esercitare la sua carica, ed avrebbe dovuto fornire le prove e le puntuali giustificazioni di queste assenze. Invece la giustificazione che ha fornito, e cioè che le assenze erano dovute a motivi o impegni familiari, è generica e superficiale, e conferma lo scarso interesse del Consigliere ad esercitare la carica per la quale era stato eletto.

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