25/10/219 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 ottobre 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 ottobre 2019
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– La qualificazione in termini di investimento va riservata alle sole spese inerenti in modo diretto e fisiologico (e non indiretto e patologico) alle fattispecie contemplate dall’art. 3, comma 18, L. n. 350/2003; il che non sembra predicabile con riferimento a un accordo transattivo finalizzato a porre fine a un contenzioso processuale, derivante da una condotta dell’Ente locale contraria ai suoi obblighi negoziali e in parte concluso con sentenza di condanna dello stesso Ente passata in giudicato. Premesso che il ricorso all’indebitamento può essere consentito per la copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti per spese d’investimento, la copertura dell’eventuale relativo accordo transattivo non potrebbe che riguardare tali spese, con esclusione di quelle estranee al corrispondente incremento patrimoniale.
– I principi generali dell’ordinamento affermano inequivocabilmente il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, che trova giustificazione anche nell’esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall’art. 162, comma 6, TUEL. L’utilizzo di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge; dall’1/1/2018 e senza vincoli temporali, i proventi degli oneri di urbanizzazione devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dall’art. 1, comma 460L. n. 232/2016, così come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. n. 148/2017. La destinazione originaria impressa ai fondi di finanziamento oggetto di trasferimento dal soggetto concedente non può essere modificata dal soggetto beneficiario del trasferimento medesimo.
– Il giudice dei conti, interpretando l’art. 49-bis, L. n. 448/1998, così come riformulato dalla L. n. 136/2018, si esprime sulla possibilità di affrancazione dei soggetti contraenti convenzioni di edilizia popolare dal vincolo del prezzo massimo di cessione.
– L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, è possibile, ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL, ove la modulazione degli oneri a carico del comune si sostanzi in concreto in “spese non permanenti”.
– Il canone di disponibilità di cui al comma 4, art. 180D.Lgs. n. 50/2016, va escluso dal tetto del 49% del costo complessivo dell’investimento di cui al comma 6 del medesimo art. 180, quando in concreto è modulato e quantificato in modo tale da remunerare esclusivamente solo la “disponibilità dell’opera” o la “domanda di servizi”.
– Il giudice dei conti si esprime sul compenso spettante all’amministratore con riferimento alle attività di riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009.
– Una I.P.A.B. non rientra nel novero degli enti legittimati alla richiesta di parere alle Sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003.
ORGANI DI GOVERNO
– Nelle associazioni non riconosciute che ricevono contributi dai comuni partecipanti, l’incarico di amministratore è onorifico. Anche per il liquidatore dell’associazione l’incarico è onorifico. Il comune non può finanziare i debiti dell’associazione in quanto l’art. 38 c.c. sancisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione“.
PERSONALE E PREVIDENZA
– In forza del principio di sussidiarietà nelle materie cd. delegate, nell’ambito delle quali le regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito, sussiste l’obbligo del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incide sull’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale ex art. 1, comma 421L. n. 190/2014. Ai fini dell’esclusione dal calcolo del tetto di spesa di personale delle province bisogna tener conto dell’effettivo esercizio di funzioni delegate da parte della Regione. In assenza di tale valutazione, la “neutralità” delle spese di personale non adibito a funzioni fondamentali si risolverebbe in un’elusione, da parte delle province, della norma di contenimento della finanza pubblica ex L. n. 205/2017 e ss.mm.ii. Allo stesso modo, per procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, dovranno essere sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dagli Enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla L. n. 56/2014) agli Enti di area vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata/confermata la funzione stessa in virtù della legislazione regionale.
– Un Comune chiede un parere sul parametro di riferimento come limite di spesa per il personale per i comuni nati da fusione, una volta esaurito il periodo di favor a loro attribuito dalla legge. La Sezione richiama l’art. 1, comma 450L. n. 190/2014, nel suo “divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio”, ritenendo che l’art. 1, comma 562L. n. 296/2006, si riferisca, invece, ai Comuni non sottoposti in via permanente a patto di stabilità in ragione del relativo esiguo numero di abitanti.
– Un Sindaco ha chiesto se si possa computare nel fondo risorse decentrate dell’anno corrente, le quote dei proventi contravvenzionali risultanti eccedenti in forma differita, ossia utilizzando le somme effettivamente accertate a bilancio consuntivo quale differenza tra l’anno 2017 e il 2018 (ultimi consuntivi approvati) per l’anno 2019 e così di seguito negli anni successivi, dato atto dell’impossibilità di calcolare nel corso dell’esercizio e comunque prima della costituzione del fondo, i proventi effettivamente riscossi. La Sezione richiama l’orientamento già espresso nella delibera n. 334/2018/QMIG e delineato nella pronuncia n. 5/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle autonomie, favorevole a limitare l’esclusione dai vincoli di finanza pubblica ai soli emolumenti accessori aventi copertura in sanzioni amministrative al codice della strada effettivamente riscosse (e non in quelle meramente accertate, anche se ridotte dell’importo accantonato annualmente a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità). In tale contesto, ai fini dell’operatività della predetta deroga, spetta all’ente locale, nel quadro dei limiti normativi e della disciplina di fonte contrattuale che regola la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, valutare la sussistenza delle condizioni (già doverosamente enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio) per un’eventuale, motivata implementazione in corso d’esercizio della parte variabile del Fondo, una volta determinata la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che dovrà essere all’uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle condizioni affermate nella pronuncia nomofilattica in parola.
– La L. n. 145/2018 ha reso inapplicabile l’art. 3, comma 61, terzo periodo, L. n. 350/2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie; per quanto riguarda la possibilità di assumere personale a tempo determinato mediante attingimento di graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, riconoscendo la specialità della disciplina, si ritiene ancora applicabile l’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
– Il giudice contabile esamina la possibilità, per un comune, di avvalersi di una convenzione stipulata con altro comune, finalizzata all’utilizzo della graduatoria di un concorso pubblico per un posto bandito da quel comune nell’anno 2018.
– Il giudice dei conti risponde a due quesiti in merito alla corretta applicazione della norma sugli incentivi per funzioni tecniche per appalti relativi a servizi e forniture (art. 113D.Lgs. n. 50/2016).
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– E’ in linea il nuovo portale istituzionale della Corte dei conti www.corteconti.it. Il sito web, che presenta un nuovo design, è un prodotto tecnologicamente innovativo, adotta il paradigma del cloud computing e dell’interoperabilità con gli altri sistemi della Corte ed è conforme alle linee guida AgID. E’, inoltre, responsive perché si adatta ad ogni tipo di device. Attraverso il restyling grafico ed editoriale, la Corte intende stabilire un contatto più diretto per aggiornare costantemente sulla propria attività i cittadini, gli organi di stampa e gli addetti ai lavori.
– Audizione della Corte dei conti sulla nota di aggiornamento al DEF-La Corte dei conti è stata audita presso le Commissioni bilancio riunite di Camera dei deputati e Senato della Repubblica nell’ambito sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– L’occultamento doloso previsto dalla normativa in vigore richiede una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza del danno e che sia idonea ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione da parte del creditore, circa la possibilità di fare valere il proprio diritto di credito rilevando sul piano obiettivo con riferimento, pertanto, all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e di agire in giudizio per far valere la pretesa risarcitoria ex art. 2935 c.c. In ordine a tale ultimo profilo, la giurisprudenza contabile fa coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso, sicché in presenza di danno riconducibile all’indebita percezione di denaro, collegata alla commissione di illeciti penali, il predetto occultamento deve ritenersi in re ipsa. Il decorso del termine prescrizionale coincide col momento della scoperta dell’illecito e dunque, per costante giurisprudenza, col rinvio a giudizio o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell’azione penale: Infatti, l’illecito diviene conoscibile in tutti i suoi elementi essenziali nel momento in cui, con la precisazione delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarla come produttiva di danno erariale, essendo ravvisabile, prima di questo momento, un oggettivo impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza della prescrizione.
– Per determinare se la competenza sulla domanda di sequestro conservativo, avanzata dalla procura regionale in pendenza dei termini per l’impugnazione, spetti al presidente della sezione territoriale o al giudice di appello, rileva, secondo il tenore letterale dell’art. 75, codice di giustizia contabile, la data di presentazione della domanda di sequestro e non quella di autorizzazione o di notifica del conseguente provvedimento cautelare. La “pendenza” del giudizio in appello, che giustifica la proposizione della domanda di sequestro al giudice di secondo grado, si considera avvenuta solo col deposito dell’atto d’appello presso la segreteria della sezione centrale, poiché in tale momento si determina la costituzione del rapporto processuale anche nei confronti del giudice d’appello. Nella fase cautelare è ammesso l’intervento in giudizio del terzo volto a portare alla cognizione del giudice fatti idonei anche a limitare la portata del sequestro conservativo, al fine di consentire la corretta quantificazione dell’entità del patrimonio del sequestrato.
– Il Presidente della commissione di concorso che ha operato in conflitto d’interessi (è emerso che i soli candidati che avevano superato il concorso avevano rapporti professionali e personali con il dirigente provinciale che era stato anche Presidente della commissione di concorso) risponde del danno erariale causato all’Ente, quantificato nelle spese per la procedura sopportate inutilmente, cui vanno aggiunti i danni da disservizio corrispondente alle spese del personale impiegato in una procedura viziata.
– Non sussiste l’obbligo del procuratore regionale di procedere all’audizione personale dell’intimato, ove costui, in luogo di una formale richiesta, abbia solo manifestato una generica disponibilità ad essere ascoltato. Non rileva ai fini dell’affermazione della giurisdizione contabile il riferimento, nello statuto societario, alla natura di “organismo di diritto pubblico” dell’ente, poiché tale qualificazione rileva solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica e non come indice giustificativo della giurisdizione contabile. Sussiste la responsabilità del commissario straordinario per avere affidato ad ente privato, nell’ambito del programma finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Calabria, l’attività di monitoraggio consistente nell’effettuazione di costosi telerilevamenti aerei, in violazione di quanto stabilito dall’accordo di programma con la Regione, che affidava l’attività di monitoraggio tecnico al Ministero dell’Ambiente.
– La condotta del dipendente che al mattino dopo aver timbrato l’ingresso al lavoro esce dall’edificio per andare a parcheggiare la propria autovettura nel vicino piazzale, mentre al termine dell’orario di lavoro prima di timbrare la relativa uscita, esce per recarsi nel vicino piazzale per riprendere la propria autovettura, ed il tutto allontanandosi dal luogo di lavoro, mediamente per 20 minuti al giorno, denota un comportamento fraudolento configurabile un’ipotesi di responsabilità amministrativo contabile del pubblico dipendente assenteista. Il danno erariale è pari alle retribuzioni percepite, oltre al danno all’immagine dell’Ente.
– Il giudice dei conti ricorda gli elementi strutturali del danno erariale.

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