02/10/2019 – Il regolamento comunale sulla pubblicità esorbita dai limiti legislativi se pone un divieto generalizzato

Il regolamento comunale sulla pubblicità esorbita dai limiti legislativi se pone un divieto generalizzato
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Il regolamento comunale sulla pubblicità non può limitare in assoluto qualsiasi installazione pubblicitaria. Al massimo potrà contingentare i manufatti ed individuare criteri e modalità per la loro realizzazione. Sempre nel rispetto delle regole stradali, urbanistiche ed edilizie. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 6416 del 24 settembre 2019. Una ditta ha richiesto l’autorizzazione all’installazione di alcuni impianti pubblicitari ma il comune ha rigettato la domanda evidenziando che il regolamento comunale vieta in generale la pubblicità sulle strade, salvo limitate eccezioni. Contro questa severa determinazione l’interessato ha proposto con successo ricorso al Tar. E i giudici di palazzo Spada hanno confermato questa decisione. Il legislatore ha previsto una ammissibilità ordinaria all’installazione di mezzi pubblicitari, salvo divieti da valutare volta per volta. Il comune ha adottato un regolamento che ribalta questa interpretazione introducendo un divieto generalizzato, salvo eccezioni. Questa decisione non è in linea con il dettato normativo, specifica la sentenza, visto che in luogo del contingentamento, introduce un divieto generalizzato di installazione. In buona sostanza “se il comune non ha in linea teorica errato nel ritenere gli interessi da tutelare tra le materie affidate alla propria cura, ha del tutto disapplicato la regola della tipicità e della nominatività dei provvedimenti amministrativi, principio generale del diritto a sua volta dipendente da una serie di principi costituzionali, in particolar modo l’art. 97”. Se viene adottato un provvedimento di divieto nell’agire amministrativo esso deve essere connesso ad una specifica ragione. Ovvero fare capo a singole norme di legge. Una compressione generale dell’attività pubblicitaria sul territorio comunale a parere del collegio deriva da un uso distorto e sviato della potestà regolamentare.
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 19 settembre 2019) 24 settembre 2019, n. 6416
 
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