24/09/2018 – Danno erariale per il sindaco che revoca anticipatamente l’incarico dirigenziale in violazione delle norme contrattuali

Danno erariale per il sindaco che revoca anticipatamente l’incarico dirigenziale in violazione delle norme contrattuali

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Con deliberazione di Giunta Comunale, cui seguiva il decreto del Sindaco, veniva assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL il responsabile dei servizi socio assistenziali e distrettuali, per la durata del mandato del Sindaco, cui seguiva successivamente il suo rinnovo. Il Sindaco, tuttavia, contestava al dirigente una serie di inadempimenti, quali l’interruzione dell’assistenza domiciliare, senza darne comunicazione, né all’utenza né al sindaco, che svolgeva anche le funzioni di Assessore competente. A fronte di tali inadempimenti il Sindaco, con proprio decreto, revocava la posizione del dirigente e successivamente disponeva l’assunzione di un nuovo sostituto nella responsabilità del servizio divenuto vacante. Con deliberazione di Giunta Comunale, e successivo decreto del Sindaco, veniva adottata la risoluzione contrattuale definitiva del rapporto di lavoro. A seguito del ricorso del dirigente, il giudice del lavoro condannava l’ente locale al risarcimento del danno pari alle retribuzioni da corrispondere fino alla naturale scadenza dell’incarico. Il Consiglio comunale procedeva, a seguito della sentenza, al riconoscimento del debito fuori bilancio ed al successivo pagamento nei limiti del risarcimento richiesto, ossia comprensivo anche di interessi e spese legali.

A seguito di tale esborso, la Procura citava in giudizio, per danno erariale, l’ex Sindaco cui veniva addebitata la violazione della procedura prevista per la revoca degli incarichi dirigenziali, nonostante essa fosse correttamente regolamentata dall’ente locale. Infatti, secondo il regolamento dell’ente, sarebbe stato possibile la revoca dell’incarico solo in presenza di un mutamento organizzativo, e la sua risoluzione solo in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi o da responsabilità gravi e reiterate previa attivazione dell’avvio del provvedimento disciplinare. In considerazione della violazione di tale procedimento tipizzato, il giudice del lavoro ha condannato l’ente locale al risarcimento del danno per aver posto in essere un licenziamento illegittimo.

Il sindaco ha contestato la correttezza del proprio operato in considerazione delle rilevanti violazioni ai doveri di ufficio del dirigente, la corresponsabilità del Segretario comunale e del responsabile finanziario che non erano intervenuti adeguatamente a supporto delle sue decisioni.

La conferma del danno erariale

Rileva il Collegio contabile come, contrariamente a quanto prospettato dal convenuto, non risultano agli atti i passaggi proceduralmente necessari per la formazione dell’atto amministrativo, tra cui il visto del Segretario generale e quello del servizio finanziario. Sembra, quindi, che, piuttosto che farsi coadiuvare come previsto dalla legge dal proprio apparato amministrativo, il sindaco abbia volutamente agito per conto suo, assumendosi, quindi, la piena responsabilità dell’atto. Né può costituire una valida giustificazione l’affermazione che, essendo un medico, non era a conoscenza dei tecnicismi amministrativi. Infatti, è proprio per coadiuvare i rappresentanti politici che vengono previste procedure amministrative che, nel caso in esame, sono state ignorate. Infatti, il giudice del lavoro ha condannato l’Amministrazione proprio in ragione della mancanza delle previste procedure. Avuto riguardo ai rilievi addebitati al dirigente per violazione dei suoi compiti di ufficio, il Collegio contabile pur non escludendo la reale portata di tali mancanze, pur tuttavia ciò non esime chi assume decisioni che impegnano l’Amministrazione dal farlo nei modi previsti dalle norme e con le prescritte procedure, poste a tutela del buon andamento dell’Amministrazione.

Conclusioni

Il Sindaco è stato, pertanto condannato alla refusione del danno erariale per le spese inutilmente sopportate dall’ente locale, applicando una riduzione rispetto all’importo indicato dalla procura, in considerazione del fatto che in ogni caso la struttura amministrativa non ha posto in essere quei presidi, in termini di controllo, che avrebbero consentito al sindaco di non incorrere negli errori causativi del danno.

Corte dei conti-Lazio, Sez. giurisdiz., sentenza 2 agosto 2018, n. 428

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