23/09/2018 – Ccnl da non recepire

Ccnl da non recepire

Non va adottato alcun atto di recepimento del Ccnl 21 maggio 2018, immediatamente vincolante e da attuare al più presto.

Molte amministrazioni locali stanno subordinando l’applicazione delle disposizioni del Ccnl Funzioni locali a deliberazioni di giunta, il cui oggetto è il recepimento oppure il dare mandato agli uffici di attuare le previsioni contrattuali.

Si tratta, però, di atti da un lato inutili, dall’altro illegittimi. Sul piano strettamente amministrativo, il recepimento è un atto normativo che esprime la volontà di far entrare, in un certo ordinamento, disposizioni di una normativa di un ordinamento diverso dal proprio, con o senza modifiche ed adattamenti. Naturalmente, occorre disporre di un potere di regolazione interna autonoma molto forte ed ampio. Non a caso, propriamente sono le Nazioni aderenti alla Ue a “recepire” le direttive di quest’ultima, nei casi regolati dal Trattato.

Gli enti locali non dispongono di un ordinamento proprio, indipendente e, quindi, non hanno nulla da recepire.

In particolare, la cosa vale per il contratto collettivo nazionale di lavoro, che va solo attuato, adempiendo ad obbligazioni immediatamente vincolanti.

Sul punto, l’articolo 2 del Ccnl 21.5.2018 è chiarissimo: al comma 2 dispone che “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”. E il successivo comma 3 aggiunge che “gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”.

Come si nota, il Ccnl enuncia esplicitamente la propria forza auto esecutiva. L’efficacia delle disposizioni non è condizionata a nessun atto provvedimentale di nessun genere. L’Aran ha stipulato con le parti sociali in diretta ed immediata rappresentanza delle amministrazioni locali, sicchè non occorre nessuna deliberazione di nessun organo politico come atto di recepimento o di espresso mandato all’apparato tecnico di attuare le previsioni contrattuali.

Per altro, all’inutilità di questi atti si può aggiungere anche, come rilevato sopra, un’illegittimità anche pericolosa. Infatti, subordinare l’applicazione del contratto ad iniziative regolative interne per un verso vìola il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo posto dalla legge 241/1990. Ma, a meglio vedere, nemmeno si verte in tema di procedimento amministrativo, perché si tratta di rapporti di lavoro contrattualizzati.

Rinviare l’attuazione del Ccnl a inutili ed illegittimi atti di recepimento determina immediatamente e semplicemente inadempimento alle obbligazioni contrattuali, che a sua volta potrebbe scatenare iniziative di risarcimento o di riconoscimento di comportamenti anti sindacali.

Le amministrazioni locali debbono, dunque, correre ad applicare senza indugio alcuno le previsioni del Ccnl, che sono sostanzialmente tutte auto esecutive, con la sola eccezione della disciplina speciale demandata alla contrattazione decentrata.

Purtroppo, la grande confusione creata con l’inopportuno obbligo di rispettare il tetto della spesa per il salario accessorio 2016 introdotta nell’articolo 67, comma 7, del Ccnl, che ha già scatenato prevedibili orientamenti contraddittori ed incoerenti della Corte dei conti, non rende certamente facile l’operazione fondamentale come presupposto per l’avvio della contrattazione decentrata, cioè la corretta costituzione dei fondi, la cui semplificazione, pur espressamente indicata come obiettivo da parte della riforma Madia, rimane, invece, una chimera.

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