24/08/2021 – Nuove disposizioni in materia di vicesegretari comunali e segretari comunali – Circolare DAIT n.52 del 9 agosto 2021

Nuove disposizioni in materia di vicesegretari comunali e segretari comunali.

ALLEGATI 

Circolare DAIT n.52/2021.pdf 327.23 K

 

Si rende noto che la legge 6 agosto 20211 n. 113 con la quale è stato convertito} con modifìcazioni il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (pubblicata nel supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 188 del 7 agosto 2021) ha apportato alcune importanti modifiche alle disposizioni in materia di vicesegretari comunali (art. 3-quater) e in materia di segretari comunali (art. 6-bis}.

In particolare1 l’art. 3-quater modifica l art. 16-ter, comma 91 primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aumentando la possibile durata dell’incarico del vicesegretario, dagli attuali dodici mesi a complessivi ventiquattro mesi.

Tale modifica nasce dalla esigenza di sopperire nel triennìo 2020-2022, anche nelle more della conclusione dei corsi di formazione che saranno a breve avviati a seguito della procedura concorsuale appena terminata e di quelle già autorizzate, alla carenza dì segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, come previsto dalla vigente normativa.

Si segnala, inoltre, che il successivo art. 6-bis ha previsto quanto segue: “Al fine di sopperire con urgenza aWattuale carenza dì segretari comunali iscritti all’albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data dì entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mod ificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell’art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato”.

Si pregano, pertanto, le SS.LL dì provvedere alla più ampia diffusione della presente circolare a tutti gli enti locali interessati nonché ad adottare tutte le iniziative organizzative necessarie ad assicurare, da parte delle Sezioni regionali dell’Albo, ogni opportuna collaborazione alle amministrazioni locali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Sgaraglia 

 

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