23/09/2020 – Compensazioni con debito Imu

Entrate: non si tratta di tributo erariale
Compensazioni con debito Imu
di Francesco Cerisano

Il debito Imu iscritto a ruolo non ostacola la compensazione dei crediti Iva fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n.385/2020 depositata ieri a un’istanza di interpello. L’Agenzia ha risposto a un quesito sollevato da una società in liquidazione la quale, avendo un credito Iva emerso dalla dichiarazione 2020, voleva utilizzarlo in compensazione delle ritenute operate a titolo di acconto sui redditi da lavoro autonomo. Nel caso di specie si trattava di debiti Imu di importo superiore a 1500 euro, scaduti e iscritti a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 2012 e 2013, relativi a un immobile di categoria D. Secondo la società, tale carico non avrebbe ostacolato la compensazione del credito Iva, vista la natura non erariale del debito Imu. L’Agenzia, richiamando il tenore letterale della norma sulle compensazioni (articolo 31 del decreto legge n.78/2010) e delle circolari interpretative n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 201, ha chiarito che i tributi ricompresi nella locuzione «imposte erariali» sono le imposte dirette tra cui anche l’Irap, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Secondo le Entrate, la riserva a favore dello Stato del gettito Imu prodotto dai fabbricati di categoria catastale D «non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale». Così come comunale resta l’accertamento, il contenzioso e la riscossione dell’imposta. Il Dipartimento delle finanze del Mef, infatti, ha precisato «che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi».

Esclusa, dunque, la natura erariale dell’Imu, ne consegue l’inapplicabilita del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

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