23/03/2018 – diritti di rogito e Corte dei Conti, Sezione Plenaria di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3

I diritti di rogito spettano ai segretari di fascia A e B in Enti privi di dirigenti (Sez. Plenaria Corte dei conti FVG 15/2018)

 

Per cui la Sezione plenaria in relazione al motivato avviso richiesto dai comuni di Sacile e Pontebba, e considerate le argomentazioni del collegio rimettente interpreta il comma 2-bis dell’articolo 10 del d.l. 90/2014, conv. L. 114/2014, nel senso che diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai segretari comunali operanti in enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del segretario”.

A questa conclusione giunge la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.15 del 19 marzo 2018.

Riassunto della questione

Ricordiamo che la questione era stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 2/2018, che, chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione riguardante i diritti di rogito, aveva rimesso alla Sezione Plenaria la seguente questione: “Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti”.

Le motivazioni della sezione Plenaria sono quelle ormai consolidate, fatte proprie dalla giurisprudenza ordinaria, ossia il tenore letterale della norma e la ratio legis (per un’illustrazione delle motivazioni della giurisprudenza ordinaria, ampiamente riprese nella decisione oggetto di commento, si veda l’ebook Diritti di rogito per i segretari gratuito per i soli abbonati al servizio)

Ora il contrasto interpretativo non è più tra giurisprudenza ordinaria (che in modo unanime ritiene dovuti i diritti ai segretari operanti in Enti privi di dirigenti) e magistratura contabile, ma addirittura all’interno della magistratura contabile, si apre un contrasto tra due organi, entrambi posti al vertice: la Sezione Autonomie e la Sezione Plenaria del Friuli Venezia Giulia.

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