23/03/2018 – Contratti, cade il divieto ai sindaci nella delegazione trattante

Contratti, cade il divieto ai sindaci nella delegazione trattante

di Arturo Bianco

 

“Non è più esplicitamente vietato che gli amministratori locali facciano parte della delegazione trattante di parte pubblica per i contratti integrativi…

Il contratto impegna le amministrazioni a nominare la delegazione trattante di parte pubblica entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del nuovo contratto. La competenza spetta alla giunta, che deve anche indicare il presidente, cui sono attribuiti compiti particolarmente rilevanti nella rappresentanza dell’ente. Il contratto del 1° aprile 1999, all’articolo 10, stabiliva esplicitamente che la delegazione trattante di parte pubblica fosse composta da dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, da funzionari individuati dall’ente. Formulazione che ha spinto la giurisprudenza del lavoro in modo maggioritario a ritenere illegittima la presenza degli amministratori tra i componenti, con l’unica eccezione che l’Aran ha individuato negli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti cui sono stati conferiti compiti di responsabili di uffici o servizi.”

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