22/10/2019 – Pubblicata la Direttiva per la gestione del sistema di allertamento della protezione civile

Pubblicata la Direttiva per la gestione del sistema di allertamento della protezione civile
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
L’art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 1/2018 rinvia le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione ad apposita direttiva, con la finalità di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome.
L’art. 8, comma 1, consente al Presidente del Consiglio dei ministri di avvalersi del Dipartimento della protezione civile anche per l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale e per l’elaborazione delle proposte delle direttive.
A sua volta, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, può adottare indicazioni operative finalizzate all’attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
Con l’obiettivo di ottimizzare la capacità di allertamento del sistema di protezione civile e favorire un’adeguata risposta alle emergenze locali dovute a eventi calamitosi derivanti da fenomeni valanghivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato la Direttiva del 12 agosto, che ha la finalità di delineare gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe.
Il documento include due allegati tecnici: il primo attiene alle procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valanghe; il secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale, nell’ambito del rischio valanghe.
Il sistema di allertamento per il rischio valanghe
Il primo documento ha lo scopo di fornire un supporto alle Regioni e alle Province autonome interessate dal rischio connesso alle valanghe per la redazione dei relativi messaggi di allertamento, definendo i criteri per la valutazione dei livelli di criticità a scala sinottica e dei relativi livelli di allerta, necessari per l’informazione sulle situazioni di rischio valanghe e fondamentali per il processo decisionale in fase di attivazione dei piani di protezione civile.
Riporta, inoltre, la definizione di «aree antropizzate», intese come l’insieme dei contesti territoriali ai quali si riferisce la valutazione della criticità valanghe, e fornisce apposite indicazioni riguardanti l’organizzazione della rete dei Centri funzionali, prevedendo le relative disposizioni operative per l’allertamento in materia di valanghe ai fini di protezione civile.
Il primo strumento operativo è il bollettino neve e valanghe (BNV), che costituisce un insostituibile strumento di supporto in quanto fornisce un quadro sintetico sul grado d’innevamento, sulle condizioni di stabilità del manto nevoso, sull’attività valanghiva in atto, sul pericolo valanghe, sull’evoluzione nel tempo di tutti i predetti fattori. Il BNV, espresso secondo la scala unificata europea (EAWS – European Avalanche Warning Services) articolata su 5 livelli decrescenti di pericolo, è disponibile giornalmente nei periodi dell’anno caratterizzati da significativo innevamento.
Vi è poi il Bollettino di criticità valanghe (BCV), che è un documento previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo.
Analogamente a quanto previsto per gli altri rischi idrogeologici, anche per le valanghe si distinguono livelli di criticità e corrispondenti allerte: assenza di criticità significative prevedibili = NESSUNA ALLERTA (VERDE); livello di criticità ordinaria = ALLERTA GIALLA; livello di criticità moderata = ALLERTA ARANCIONE; livello di criticità elevata = ALLERTA ROSSA.
La valutazione dei possibili rischi derivanti dagli eventi valanghivi e l’emissione dei corrispondenti livelli di criticità/allerta nei BCV e degli eventuali avvisi di criticità valanghe spetta alla rete dei Centri funzionali. Fondamentale è la disponibilità di una adeguata base di dati nivo-meteorologici raccolti su tutto il territorio interessato, per cui se la Regione o la Provincia autonoma non dispongono di proprie strutture con adeguate competenze e capacità operative devono avvalersi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, del supporto di qualificati soggetti esterni, mediante la stipula di specifici accordi che coprano almeno i periodi dell’anno caratterizzati da significativo innevamento.
La pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe
L’Allegato 2 al Dpcm contiene le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe, con lo scopo di fornire un supporto alle Regioni e alle Province autonome per la predisposizione di indirizzi per la pianificazione locale di protezione civile finalizzata a fronteggiare situazioni emergenziali derivanti da valanghe che possano causare danni gravi.
In questi casi, la responsabilità sulla normale vigilanza e sugli interventi di natura gestionale è attribuita agli esercenti d’impianti e dei percorsi, che hanno l’obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze. Spettano invece al Comune, coadiuvato dalla Commissione locale valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l’incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe.
L’Allegato distingue tre livelli di problematicità territoriale per valanghe: nel primo le criticità sono assenti o limitate ad ambiti estremamente circoscritti (Sicilia, Sardegna e Puglia); nel secondo sono significative ma limitate a specifichi contesti territoriali (Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e in misura più contenuta Toscana, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria; nella terza sono significative e in grado di interessare porzioni estese di territorio con possibili criticità per centri abitati, infrastrutture o comprensori di aree sciabili (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e alle Province Autonome di Trento e Bolzano).
La pianificazione di protezione civile si riferisce al livello comunale/intercomunale o di ambito e provinciale e deve dettagliare l’inquadramento territoriale, la valutazione preliminare degli scenari di rischio, gli elementi strategici per la preparazione e la gestione dell’emergenza, il modello d’intervento. Di ogni elemento, l’Allegato esplica in maniera puntuale i relativi contenuti.
Il documento si completa con alcune indicazioni circa la fase operativa di allarme, che si attiva nel caso in cui la valanga avvenga in maniera improvvisa interessando la popolazione, che include le azioni delle precedenti fasi operative, con l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. La correlazione tra il livello di allerta e la fase operativa, viene evidenziato, non è quindi automatica, ma è conseguente ad un processo decisionale di attuazione del piano di protezione civile.
Esiste una condizione di «attivazione minima» del piano, rappresentata dall’attivazione almeno della fase operativa di attenzione, a seguito dell’emanazione del livello di allerta gialla e arancione, e almeno della fase di preallarme in caso di allerta rossa.
Chiudono le indicazioni finali relative all’aggiornamento del piano di protezione civile, che può riguardare non solo semplici dati inerenti recapiti telefonici, e-mail, indirizzi e nominativi di responsabili, ma anche gli scenari di rischio nonché l’assetto strategico contemplato nel modello d’intervento come, ad esempio, il cambiamento della sede del Centro operativo, la variazione del piano del traffico, la ricerca di aree di emergenza diverse da quelle precedentemente individuate.
Il documento mette in ultimo in evidenza come la struttura dinamica del piano di protezione civile viene raggiunta, oltre che col lavoro di aggiornamento dei dati durante il periodo ordinario, anche mediante la considerazione di apprendimenti a seguito di emergenze nonché attraverso periodiche esercitazioni, considerate necessarie alla verifica del piano e a favorire la conoscenza dello stesso da parte sia degli operatori che della popolazione.

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