22/10/2019 – Mobilità senza avviso

Mobilità senza avviso
Il comma 360 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la facoltatività dell’avvio della procedura della mobilità volontaria prima dell’avvio della procedura concorsuale. Si chiede, vista la non obbligatorietà della citata procedura, se l’Ente può accogliere e quindi incardinare nel proprio organico un soggetto che ha già ottenuto il nulla osta del comune di appartenenza, senza pubblicare specifico avviso.
a cura di Maria Grazia Vivarelli
L’art. 1, comma 360L. 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che “360. A decorrere dall’anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente”.
Il comma 300 stabilisce che “300. Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“.
Ne deriva che dalla lettura delle disposizioni su riportate non risulta che sia venuta meno la obbligatorietà della mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, se non limitatamente ai concorsi unici che verranno svolti dalla commissione Ripam.
Pertanto continua a trovare applicazione l’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come affermato già con parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Nota 19 marzo 2010, n. 4/10/UPPA, secondo cui “L’obbligo prescritto attiene tanto agli adempimenti di cui all’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001, quanto alle procedure di cui all’art. 30, comma 1, dello stesso decreto legislativo che, alla luce delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, impone alle amministrazioni l’adozione di appositi bandi di mobilità con l’indicazione dei posti disponibili in dotazione organica che si intendono coprire attraverso il ricorso al predetto istituto, previa definizione dei requisiti richiesti e dei criteri di scelta su cui si fonderà la valutazione delle candidature pervenute”.
Ne consegue che l’Ente non può accogliere e quindi incardinare nel proprio organico un soggetto che ha già ottenuto il nulla osta del comune di appartenenza, senza pubblicare specifico avviso.

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