22/09/2023 – Variazione ufficiosa del domicilio fiscale e scelta imprenditoriale della sede societaria

Agenzia delle entrate – Potere di variazione ufficiosa del domicilio fiscale – Natura derogatoria ed eccezionale – Individuazione della sede societaria – Libertà di iniziativa economica.

La scelta della collocazione territoriale della propria attività di impresa fa certamente parte dell’esercizio della libertà di iniziativa economica richiamata e tutelata dall’art. 41 della Costituzione, in quanto la decisione se mantenere l’attività di impresa circoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.

Di conseguenza, il potere dell’amministrazione fiscale di variazione d’ufficio del domicilio fiscale, legalmente tipizzato, ha natura derogatoria ed eccezionale e può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari solo se mantenuto entro uno stretto ambito applicativo, non invasivo di decisioni, quale quella di individuazione della sede della società, che spetta all’impresa prendere e rispetto alle quali l’intervento dello Stato consiste appunto in un’eccezione, insuscettibile di applicazioni analogiche o anche solamente estensive, motivate su una mera maggiore facilità dei controlli da parte dell’amministrazione. (1)

Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7612 – Pres. Chieppa, Est. Castorina

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