22/08/2019 – Partecipate pubbliche, no sconti sugli obblighi di dismissione  

Partecipate pubbliche, no sconti sugli obblighi di dismissione  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 21 Agosto 2019
Niente sconti sugli obblighi di dismissione delle partecipate pubbliche oggetto di razionalizzazione ordinaria. La Corte dei conti per la Valle d’ Aosta, smentendo l’ Anci, afferma che la deroga introdotta dalla legge di bilancio 2018 per le società in utile riguarda solo quelle oggetto del piano straordinario. La deliberazione n. 7/2019 della Sezione regionale di controllo valdostana aggiunge un importante tassello all’ intricato mosaico disegnato dal dlgs 175/2016 (Tusp) per provare a disboscare la giungla delle partecipazioni detenute dalle p.a. Tale processo consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del citato decreto legislativo.
L’ art. 24, comma 1, del Tusp faceva obbligo alle amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, prevedendo l’ alienazione di quelle prive di determinati requisiti. Dall’ anno successivo, la verifica deve essere condotta a regime con cadenza annuale. Con la l 145/2018, tuttavia, il legislatore è intervenuto concedendo un più ampio lasso temporale per le dismissioni, sospendendo il relativo obbligo fino al 31 dicembre 2021 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente. Il dubbio era se tale deroga valesse solo per la ricognizione straordinaria o anche alla revisione ordinaria.
Nel primo senso si è espressa l’ Anci con una 6 marzo 2019, laddove si afferma che le amministrazioni possono avvalersi dell’ eccezione della anche in sede di revisione annuale. Di diverso avviso i giudici contabili, secondo i quali l’ autorizzazione concessa dal legislatore all’ amministrazione di non procedere all’ alienazione delle partecipazioni è riferita alla sola ricognizione straordinaria. Ciò alla luce, da un lato, del tenore letterale della disposizione sopravvenuta, che utilizza il termine «ricognizione», dall’ altro della sua collocazione sistematica all’ interno del citato art. 24, relativo appunto alla ricognizione straordinaria.

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